Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 ottobre 2005, n.20320

In tema di responsabilità, del medico per omessa diagnosi di
malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il
risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimento del ginecologo alla obbligazione di natura
contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche
al padre. Ciò deriva infatti dal complesso di diritti e doveri che,
secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non
rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre – e non al
padre – la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza,
poichè, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa
dell’inesatta prestazione del medico, gli effetti negativi del
comportamento di quest’ultimo si riflettono anche sul padre del
concepito. Oltre alla madre, dunque, anche il padre deve perciò
ritenersi tra i soggetti “protetti” dal contratto medico e, quindi,
tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può
qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul
piano risarcitorio.