Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 maggio 2002, n.4558

E’ inammissibile il ricorso proposto dalla Unione degli atei e degli
agnostici razionalisti tendente ad ottenere la rimozione dei
crocifissi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni
di voto in quanto le leggi vigenti e la Costituzione non prevedono
alcun divieto di esposizione del crocifisso e di oggetti sacri nei
seggi elettorali e negli uffici pubblici in genere, con ciò lasciando
intendere che il Ministero non è tenuto ad adottare particolari
disposizioni per la rimozione di tali oggetti. Infatti, secondo i
principi stabiliti dalla Costituzione in tema di liberta’ religiosa,
come interpretati dalla Corte costituzionale, non sussiste un obbligo
né un divieto circa l’esposizione del crocifisso negli uffici
pubblici in genere.