Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 dicembre 1988

I mutamenti del costume e la riduzione della sensibilità della
pubblica opinione nei confronti dei comportamenti integranti reato di
vilipendio della religione inducono a dubitare della permanente
legittimità costituzionale della norma di cui all’articolo 403 del
codice penale: questa, infatti, non permettendo l’esatta
pre-individuazione del contenuto del precetto penale, appare in
contrasto con gli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo
comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

Sentenza 21 maggio 1994, n.126

I volantini e le immagini raffiguranti il Pontefice, utilizzate
durante il “Meeting anticlericale” di Fano, non integrano gli
estremi dell’offesa alla religione dello Stato mediante il
vilipendio di persone. Il suddetto materiale propagandistico evidenzia
un intento di puro dileggio a persona in quanto titolare dì un
determinato ufficio (e nel caso di specie concretizza un’offesa al
Sommo Pontefice). Nulla emerge per altro, che possa essere ritenuto
offensivo della religione di Stato, dato che le allusioni polemiche
contenute nel materiale incriminato sono, astrattamente e in ipotesi
condivisibili anche da persone di sicura fede cattolica.

Sentenza 04 febbraio 1963

Oggetto specifico della tutela penale in ordine ai reati previsti
dagli articoli 402, 403, 404 e 405 del codice penale è il pubblico
interesse di proteggere la religione cattolica apostolica romana,
quale istituzione dello Stato, considerata in se stessa, nelle sue
credenze fondamentali, indipendentemente dalle sue manifestazioni
esteriori, diversamente da quanto è stabilito per i culti ammessi
nello Stato. Costituisce vilipendio della religione dello Stato il
riportare su manifestini a stampa, poi affissi, brani isolati di
chiare e ortodosse affermazioni di fede degli Apostoli, di Evangelisti
e di Padri della Chiesa, in tale guisa che il loro genuino significato
possa essere facilmente frainteso, e il voler determinare chi legge a
non dare assolutamente credito alla Chiesa Cattolica, la quale avrebbe
creato una religione del tutto estranea al vero Cristianesimo avendone
tradito lo spirito e l’essenza, insinuando tra l’altro
nell’animo dei lettori – fedeli la certezza che molti sacramenti
sarebbero stati arbitrariamente inventati dalle gerarchie
ecclesiastiche cattoliche.

Ordinanza 29 dicembre 1988

I mutamenti del costume e la riduzione della sensibilità della
pubblica opinione nei confronti dei comportamenti integranti il reato
di vilipendio della religione inducono a dubitare della permanente
legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 403 c.p.:
questa infatti, non permettendo la esatta preindividuazione del
contenuto del precetto penale, appare in contrasto con gli artt. 2, 3,
I e 11 comma, 25, II comma e 27, I e III comma Cost.