Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 novembre 1996

Il fatto di aver bestemmiato in pubblico contro la Madonna non è più
previsto dalla legge come reato dopo la modificazione dell’art. 724,
primo comma, del codice penale da parte della Corte costituzionale con
la sentenza n. 440 del 1995; perciò, l’imputato deve essere assolto
con la formula secondo la quale “il fatto non è previsto dalla
legge come reato”, non potendo tale offesa empia rientrare nel reato
di turpiloquio (art. 726 del codice penale) in quanto il disvalore
penale di siffatta condotta rientra esclusivamente nell’ambito del
modificato art. 724.