Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 febbraio 2018, n.1978

"(…) l’
“idoneità” della condotta a porre, in concreto, in
pericolo il bene tutelato dall’art. 15 comma 10 l. n.
223/90 deve tenere conto della particolare rilevanza del bene
stesso, quale desumibile anche dalle numerose fonti normative interne
ed internazionali citate dalla sentenza della Cassazione (tra cui
la Convenzione internazionale per i diritti del fanciullo,
ratificata con legge n. 176/91, la Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, approvata con legge n.
327/91, e le direttive 89/552/CEE e 97/36/CE).
Infatti, le
disposizioni di cui all’art. 15 comma 10 l. n. 223/90 <sono
chiaramente volte alla tutela dello “sviluppo fisico,
psichico e morale” del minore nei suoi rapporti con il
medium radiotelevisivo ed alla protezione dello stesso da
qualsiasi trasmissione o programma che sia idoneo ad arrecarvi
pregiudizio. In altri termini, anche a fondamento delle disposizioni
in esame…sta il riconoscimento del legislatore che questa,
in ragione della sua "mancanza di maturità fisica ed
intellettuale", ha bisogno "di una protezione e di cure
particolari", al fine "dello sviluppo armonioso e
completo della sua personalità" (tali espressioni sono
contenute nel "preambolo" della Convenzione sui diritti
del fanciullo dianzi richiamata); e che il particolare medium
radiotelevisivo, per le sue note caratteristiche e per i suoi
effetti, costituisce, da tempo e sempre più, insieme ad
altri mezzi di comunicazione interpersonale e di massa (quale
"Internet" in tutte le sue applicazioni), una delle
componenti più importanti ("accanto", ad
esempio, alla famiglia ed alla scuola) nello "sviluppo psichico e
morale" del minore> (Cass. n. 6760/2004).
Proprio
l’esigenza di particolare protezione del minore e la rilevanza
del mezzo televisivo in relazione allo sviluppo dello stesso
inducono il Tribunale a ritenere che il giudizio avente
ad oggetto l’esistenza del pericolo, in concreto, per il
bene (“sviluppo psichico o morale dei minori”)
tutelato dalla prima parte dell’art. 15 comma 10 l. n. 223/90,
debba essere improntato ad un particolare rigore.
Ciò posto, la pronuncia di una bestemmia risulta, per il suo
contenuto, di per sé evidentemente idonea a pregiudicare
lo sviluppo morale e psichico dei minori in
ragione dell’offesa al sentimento religioso insita in
essa."

Disegno di legge 25 gennaio 2006, n.3538

Senato. Disegno di legge n. 3538: “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione” approvato in via definitiva il 25 gennaio 2006. Articolo 1. 1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: “Articolo 241 – (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave […]

Sentenza 08 ottobre 1988

Non costituisce condotta tipica di vilipendio della religione dello
Stato (art. 402 c.p.), per mancanza della volontà di arrecare offesa,
la rappresentazione filmica della figura di Cristo, nella sua doppia
natura umana e divina, come tale sensibile anche all’amore per una
donna, non essendo la tentazione in sé “peccato” e costituendo,
anzi, il suo superamento un merito spirituale maggiore (fattispecie
relativa alla proiezione del film “L’ultima tentazione di
Cristo”).

Decreto Presidente Repubblica 18 marzo 2005, n.220/2005

Decreto 220/2005 – OBISPADO CASTRENSE – Déjase sin efecto el acuerdo otorgado por el Decreto Nº 2499/2002 a la designación de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Antonio Juan Baseotto C.SS.R. como Obispo Castrense y suspéndese la vigencia del Decreto Nº 1084/98, en lo que hace a la remuneración mensual del citado cargo. Bs. As., 18/03/2005 Publicación […]

Sentenza 21 febbraio 2003, n.17050

Il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque
manipolazione di resti umani che consista in comportamenti idonei ad
offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi necessari
da prescrizioni tecniche dettate dal tipo di intervento o addirittura
vietati, con la consapevolezza del loro carattere ultroneo o
incompatibile con le prescrizioni proprie del tipo di attività
svolto. Infatti, secondo consolidato indirizzo interpretativo della
giurisprudenza di legittimità che, seppur risalente nel tempo, non è
stato mai contrastato da pronunce di segno opposto, il dolo del reato
di cui all’art. 410 c.p. è generico, di talché l’elemento
psicologico di detto delitto è integrato dalla consapevolezza del
fatto che, come nel caso di specie, l’azione posta in essere non è
conforme alle prescrizioni o esigenze tecniche afferenti al tipo
attività espletata ed è idonea ad offendere il sentimento di pietà
verso i defunti.

Ordinanza 06 dicembre 1995, n.529

Pretura di Trento. Sezione distaccata di Borgo Valsugana. Ordinanza 6 dicembre 1995, n. 529. Il pretore Letti gli atti del procedimento penale a carico di X.X., nato a XXXXX il XXXXXX ed ivi residente in via XXXXX e X.X., nato a XXXX il XXXXXX, ed ivi residente, via XXXXXXX; imputati “dei reati p. e p. […]

Pronuncia 07 novembre 1995, n.219

La volgarizzazione del dato religioso attuata attraverso
l’utilizzazione del lessico del mondo religioso, in un contesto
commerciale, non costituisce offesa delle convinzioni religiose dei
cittadini. Il parametro di valutazione di ciò che deve ritenersi
offensivo deve ricomprendere sia l’evoluzione del senso comune sia i
principi fondamentali della religione. La concezione liberale accolta
dal codice e ribadita nella giurisprudenza del Giurì consente di
considerare non offensiva la pubblicità che, pur utilizzando
riferimenti religiosi, non si appropria di elementi che sono
considerati dalla generalità dei cittadini avvolti dalla sacralità.

Pronuncia 02 maggio 1995, n.27

L’art. 10 C.A.P. protegge le convinzioni religiose non già come
bene della collettività o della sua maggioranza ma come bene
individuale riconosciuto come prioritario per tutti i cittadini non
escludendo l’uso in pubblicità di ambientazioni o richiami alle
pratiche religiose che sono entrate a far parte della comune
esperienza di vita.Il messaggio pubblicitario che non ingenera
un’impressione globale di volgarizzazione di formule, luoghi,
persone o immagini sacre, che non strumentalizza il luogo di culto, le
pratiche di devozione, le persone e le immagini e non ne fa oggetto di
irrisione non viola l’art. 10 C.A.P.

Pronuncia 21 aprile 1995, n.80-102

Il messaggio pubblicitario che enfatizza elementi di indubbia
volgarità accostandoli alla rappresentazione di una religiosa offende
la dignità personale delle suore e le convinzioni religiose di una
gran parte dei cittadini. La violazione dell’art. 10 C.A.P. ne
giustifica l’ordine di cessazione.

Pronuncia 07 marzo 1995, n.2

Costituisce offesa delle convinzioni religiose dei cattolici
l’irrisione del dogma della verginità della Madonna ottenuta
tramite l’utilizzazione di un’immagine della Santissima Vergine
accompagnata dalla scritta “Like a vergin” e dall’accostamento del
tema della verginità mariana ad operazioni di chirurgia
ricostruttiva.L’irrisione del dogma della persistente verginità di
Maria, che viene spogliato di ogni significato mistico, e la
pubblicazione dell’inserto pubblicitario nel giorno
dell’immacolata concezione, si pone in evidente contrasto con
l’art. 10 C.A.P. giustificando l’ordine di cessazione.L’uso,
nella comunicazione pubblicitaria, di immagini e di enunciati che,
anche in ragione della concatenazione degli stessi e
dell’associazione a ricorrenze profondamente radicate nel sentimento
collettivo, sono percepiti dal pubblico come fortemente conflittuali
con i convincimenti della società civile generano discredito sulla
pubblicità come istituzione culturale violando, pertanto, l’art. 1
C.A.P.