Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 19 gennaio 2011, n.451

Nota ministeriale 19 gennaio 2011, n. 451: "Celebrazione del Giorno della Memoria – 27 gennaio 2011". Il 27 gennaio, come è noto, si celebra in Italia, come in tanti altri Paesi del mondo, il “ Giorno della Memoria”, in ricordo della liberazione dei sopravvissuti del campo di sterminio nazista di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio […]

Sentenza 30 ottobre 2009, n.41819

Le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla
superiorità o sull’odio razziale o etnico configurano ipotesi di
reato a dolo generico. Nel caso di specie, veniva ritenuto sussistente
il reato di cui all’art, 3, comma 1 lett. a) L. n. 654/1975, come
modificato dalla legge n. 205/1993, in quanto il fine perseguito
dagli imputati, cioè quello di propagandare l’odio razziale, era
desumibile dal contenuto dei manifesti e dagli slogan diretti
all’allontanamento dei rom presenti sul territorio.

Sentenza 03 ottobre 2008, n.37581

Considerata la sostanziale equivalenza tra discriminazione razziale e
ideologia fondata su superiorità o sull’odio razziale, la propaganda
della ideologia razziale incriminata dalla norma del 2006 (cfr. legge
24 febbraio 2006, n. 85, art. 13) deve ritenersi già prevista nella
norma del 1993 (cfr. legge 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3), laddove
questa puniva non solo la diffusione di ideologie razziali, ma anche
l’incitamento alla discriminazione razziale, poichè la propaganda
altro non è che una diffusione di idee tendente a incitare al
mutamento delle idee e dei comportamenti del pubblico (nel caso di
specie, veniva ritenuto corretta l’interpetazione della Corte di
merito secondo cui i termini “diffonde” e “propaganda” debbono
ritenersi sostanzialmente equivalenti, posto che la diffusione di idee
nella rete si risolve in sostanza nella propaganda delle stesse)

Sentenza 10 luglio 2008, n.15948/03

Le restrizioni alla circolazione di pubblicazioni ispirate da odio
razziale e religioso non costituiscono una violazione della libertà
di espressione ex art. 10 CEDU, che può essere limitata per legge,
allo scopo di proteggere la libertà altrui nel contesto di una
società democratica. Nel caso di specie, l’autore e gli editori di
un libro intitolato “La colonizzazione dell’Europa” erano stati
condannati dalle autorità giurisdizionali francesi per il reato di
incitamento all’odio razziale. Secondo i giudici nazionali, infatti,
il libro offre una rappresentazione del rapporto tra cultura
occidentale e cultura islamica ispirata all’odio etnico. La Corte di
Strasburgo conferma la lettura delle Corti francesi, rintracciando
nell’opera incriminata i caratteri dell’incitamento all’odio ed
alla violenza (ad es. il ricorso a termini militari, la
caratterizzazione delle comunità islamiche europee come un
“nemico”, l’incitamento ad una “guerra di riconquista”).

Legge 29 luglio 1881

France. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. (Bulletin Lois n° 637 p. 125) (Version consolidée au 07 mars 2007) (omissis) Article 13-1 (Créé par Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 – art. 7) Le droit de réponse prévu par l’article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions […]

Legge 08 maggio 2008

Regno Unito. Legge 8 maggio 2008: “Criminal Justice and Immigration Act 2008”. (omissis) Hatred on the grounds of sexual orientation 74. Hatred on the grounds of sexual orientation Schedule 16— (a) amends Part 3A of the Public Order Act 1986 (c. 64) (hatred against persons on religious grounds) to make provision about hatred against a […]

Sentenza 28 marzo 2008, n.13234

Nell’ipotesi di reati, di cui all’art. 3, lett. a), della legge n.
654/1975 (legge di ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale sull’eliminazione di tutte le forma di
discriminazione razziale, firmata a New York il 17 marzo del 1966),
consistenti nella diffusione di idee discriminatorie o nella
istigazione al compimento di atti di discriminazione, oggetto
specifico della tutela penale è la dignità umana. Ne consegue che,
quando la discriminazione non si manifesta all’esterno per mezzo di
un’esplicita dichiarazione di superiorità razziale o di odio, ma è
frutto di pregiudizio consistente nell’attribuire dati comportamenti
a soggetti appartenenti a determinate etnie, devono essere valutate
tutte le circostanze temporali ed ambientali nelle quali il
pregiudizio è stato espresso, al fine di verificare l’effettiva
esistenza di un’idea discriminatoria fondata sulla diversità e non
sul comportamento.

Raccomandazione 29 giugno 2007, n.1805

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Recommendation 29 june 2007, n. 1805(2007): “Blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion”. (*) (Provisional edition) 1. The Parliamentary Assembly recalls its Resolution 1510 (2006) on freedom of expression and respect for religious beliefs and reiterates its commitment to the freedom of expression (Article […]