Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 novembre 2006, n.42399

Posto che le modifiche legislative introdotte in materia di leva non
hanno abrogato del tutto il servizio obbligatorio, ma soltanto
limitato la sua operatività a casi particolari e specifici, è
illegittimo rifiutare il servizio militare in caso di guerra o di
grave crisi internazionale, o ancora nell’ipotesi di carenza di
personale quando tale situazione non possa risolversi richiamando in
servizio personale volontario cessato da non più di 5 anni. “In
questi casi continua a sussistere l’interesse al regolare
reclutamento finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della
necessaria istruzione militare, “affinché, ove particolari
situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere il dovere di
difendere la patria”.

Delibera 04 ottobre 1994, n.60

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 60 del 4 ottobre 1994: "Astinenza e digiuno" (1). (da "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" n. 6/1994) 1) La legge del digiuno "obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e […]

Comunicato 27 luglio 2004, n.78

Ministero della Salute. Comunicato 27 luglio 2004, n. 78: “Procreazione medicalmente assistita: precisazioni su Linee guida”. In riferimento a notizie stampa relative alle “Linee guida concernenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita” previste dalla legge 19 febbraio 2004 n. 40, si precisa che le suddette linee guida sono state approvate […]

Deliberazione 31 marzo 2004, n.1

Deliberazione 31 marzo 2004, n. 1: “Casi da sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante”. Il Garante per la protezione dei dati personali Omissis delibera: A) di sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti dall’art. 37,comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196: Omissis 3) con riferimento ai casi di cui al […]

Risoluzione 19 gennaio 1994, n.A3-0411/93

Parlamento europeo. Risoluzione n. A3-0411/93 sull’obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità (Strasburgo, 19 gennaio 1994) Il Parlamento europeo (omissis) 1. considera l’obiezione di coscienza un vero e proprio diritto soggettivo, riconosciuto dalla risoluzione 89/59 della commissione per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e intimamente connesso all’esercizio delle libertà individuali e ritiene pertanto […]

Sentenza 20 luglio 2001

Al fine di riconoscere efficacia civile ad una sentenza ecclesiastica
di nullità matrimoniale, il giudice italiano deve accertare che nel
processo canonico sia stato garantito alle parti il diritto ad un
processo equo e, in particolare, il diritto ad un procedimento in
contraddittorio secondo i principi espressi dall’art. 6.1 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Nel caso di specie,
tale diritto non è stato rispettato, poiché nel processo canonico la
parte convenuta non era stata informata dettagliatamente della domanda
di dichiarazione di nullità formulata dall’ex marito, non aveva avuto
accesso agli atti di causa e non era stata assistita da un avvocato.
In sintesi, non era stato garantito il diritto al contraddittorio,
considerato dalla Corte un elemento fondamentale di un processo equo
ai sensi dell’art. 6.1 CEDU.

Sentenza 13 gennaio 1994, n.93-329

L’articolo 2 della legge relativa alle condizioni per il sostegno di
investimenti degli istituti scolastici privati da parte degli enti
territoriali pone il principio secondo cui tali sovvenzioni possono
essere concesse liberamente a qualsiasi istituto convenzionato e per
ogni grado d’istruzione, senza distinzione fra gli istituti
vincolati da contratto semplice e da contratto d’associazione, col
solo limite di un tetto massimo di contributi e con la possibilità di
assunzione totale in carico degli investimenti agevolati. Una norma
siffatta non garantisce il rispetto del principio di eguaglianza tra
gli stessi istituti privati, potendo dar luogo a differenze di
trattamento non giustificate, e non garantisce altresì un trattamento
paritario degli istituti scolastici pubblici, che, in ragione dei loro
più gravosi servizi ed obblighi, potrebbero risultare meno favoriti
di quelli privati; essa è, per tanto, da dichiarare contraria alla
costituzione.

Decisione 03 maggio 1993, n.16278/90

Non contrasta con la libertà di religione, tutelata dall’art. 9
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la disposizione
regolamentare con la quale una università laica – al fine di
assicurare il rispetto dei diritti di libertà di tutti i suoi
studenti – impone che anche il diploma da essa fornito non rifletta in
alcun modo l’appartenenza ad un determinato movimento religioso e
che quindi la foto in esso riprodotta raffiguri l’allievo a capo
scoperto in una tenuta conforme alla detta norma regolamentare.

Decisione 09 settembre 1992

Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. Decisione 9 settembre 1992, “Sluijs c. Belgio”: Obbligo di frequenza dei corsi di religione e diritto del genitore a chiedere la dispensa per il figlio. L’art. 2 del Protocollo Addizionale alla CEDU non impedisce agli stati di diffondere informazioni o conoscenze che abbiano, direttamente o non, carattere religioso o filosofico […]

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 28 novembre 2000

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione Pubblica. Decreto 28 novembre 2000: “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 84 del 10 aprile 2001) (omissis) Art. 4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica […]