Sentenza 08 aprile 2003, n.4002
L’art. 16 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, stabilisce
che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare lo
stato di salute o la vita sessuale, questo è consentito se il diritto
da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello
dell’interessato; tale previsione non risolve in astratto il conflitto
tra l’interesse del terzo a conseguire l’accesso e quello alla
riservatezza dell’interessato, ma consente all’amministrazione che
detiene i dati sensibili, ed, in sostituzione, al giudice
amministrativo, di valutare in concreto ciascuna fattispecie al fine
di stabilire se l’accesso sia necessario o meno per far valere o
difendere un diritto almeno pari a quello dell’interessato.