Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 marzo 2010, n.7253

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per difetto di consenso, le
situazioni di vizio psichico – assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti incapacità del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio – non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art.
120 c.c. In questo senso, è da escludere che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi
fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale
contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela
dell’affidamento della controparte, poichè mentre in tema di
contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà
rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è
ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale quale causa di
invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente
l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico.