Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 maggio 2007, n.158

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma
5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non
prevede al primo posto – ai fini del congedo straordinario retribuito
– il coniuge del disabile «in situazione di gravità», con questo
convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima
protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati
dalla norma. La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal
novero dei beneficiari di tale congedo straordinario il coniuge, pur
essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità
dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433
cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e
materiale del proprio consorte; obblighi che l’ordinamento fa
derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento
deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della
famiglia di origine.