Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 ottobre 2014

The applicants, ten founding members of the Church of Scientology
Mission of St. Petersburg, complained about the refusal of Russian
authorities to register their movement as a legal entity. The Court
ruled that there had been a violation of Article 9 in light of Article
11.

Sentenza 11 dicembre 2013, n.77

The question was whether the Appellants’ church was a
“place of meeting for religious worship”. “Religious
worship” includes “religious services”. Since the
Church of Scientology held religious services, it follows that its
church is a “place of meeting for religious worship”, and
the Registrar General is ordered to record it as such.
[www.supremecourt.gov.uk – press summary]

Sentenza 31 gennaio 2013, n.25502/07

Con tre sentenze gemelle (oltre alla presente: Sentenza Association
Cultuelle du Temple Pyramide c. France, n. 50471/07, 31 gennaio 2013
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6027]; Sentenza
Association des Chevalier du Lotus d’Or c. France, n. 50615/07, 31
gennaio 2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6026]),
conformi alla precedente sentenza del 30 giugno 2011 resa
nell’Affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5646], la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto contrastante con l’art.
9 CEDU l’imposizione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria
francese, del «droit de donation» ai «dons manuels» in favore di
tre nuovi movimenti religiosi (Eglise Evangélique Missionaire,
Association Cultuelle du Temple Pyramide e Association des Chevalier
du Lotus d’Or), imposizione motivata dal fatto che gli stessi non
sarebbero riconducibili al novero delle «associations cultuelles» o
delle «congregations autorisées» e, quindi, non potrebbero godere
dell’esenzione prevista per quest’ultime. La Corte di Strasburgo
ha affermato che il diritto di ricevere donazioni di modico valore è
ricompreso nel diritto di libertà religiosa in quanto tali donazioni
rappresentano una fonte di finanziamento naturale per le confessioni
religiose (in tal senso anche l’art. 6, lett. f), della UN
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief ed il principio 16.4 del
Documento conclusivo della Riunione di Vienna della CSCE). Nel caso
concreto la sentenza ha ritenuto che l’entità del tributo richiesto
e delle sanzioni irrogate (in conseguenza dell’omesso versamento
dell’imposta in questione da parte delle confessioni religiose
ricorrenti) abbia costituito una limitazione di tale diritto e che
ciò sia avvenuto in assenza di una previsione di legge specifica e
prevedibile circa l’assoggettabilità al «droit de donation» dei
«dons manuels» effettuati in favore dei nuovi movimenti religiosi
ricorrenti. La Corte ha, poi, ritenuto assorbito l’altro motivo di
ricorso con cui veniva denunciata una disparità di trattamento (in
violazione dell’art. 14 CEDU) delle confessioni religiose ricorrenti
rispetto ad altre, in conseguenza dell’attività del Parlamento e
del Governo francese contro le «dérives sectaires». (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract Mattia Francesco
Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Sentenza 31 gennaio 2013, n.50471/07

Con tre sentenze gemelle (oltre alla presente: Sentenza Eglise
Evangélique Missionaire et Salaûn c. France, n. 25502/07, 31 gennaio
2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6028]; Sentenza
Association des Chevalier du Lotus d’Or c. France, n. 50615/07, 31
gennaio 2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6026]),
conformi alla precedente sentenza del 30 giugno 2011 resa
nell’Affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5646], la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto contrastante con l’art.
9 CEDU l’imposizione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria
francese, del «droit de donation» ai «dons manuels» in favore di
tre nuovi movimenti religiosi (Eglise Evangélique Missionaire,
Association Cultuelle du Temple Pyramide e Association des Chevalier
du Lotus d’Or), imposizione motivata dal fatto che gli stessi non
sarebbero riconducibili al novero delle «associations cultuelles» o
delle «congregations autorisées» e, quindi, non potrebbero godere
dell’esenzione prevista per quest’ultime. La Corte di Strasburgo
ha affermato che il diritto di ricevere donazioni di modico valore è
ricompreso nel diritto di libertà religiosa in quanto tali donazioni
rappresentano una fonte di finanziamento naturale per le confessioni
religiose (in tal senso anche l’art. 6, lett. f), della UN
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief ed il principio 16.4 del
Documento conclusivo della Riunione di Vienna della CSCE). Nel caso
concreto la sentenza ha ritenuto che l’entità del tributo richiesto
e delle sanzioni irrogate (in conseguenza dell’omesso versamento
dell’imposta in questione da parte delle confessioni religiose
ricorrenti) abbia costituito una limitazione di tale diritto e che
ciò sia avvenuto in assenza di una previsione di legge specifica e
prevedibile circa l’assoggettabilità al «droit de donation» dei
«dons manuels» effettuati in favore dei nuovi movimenti religiosi
ricorrenti. La Corte ha, poi, ritenuto assorbito l’altro motivo di
ricorso con cui veniva denunciata una disparità di trattamento (in
violazione dell’art. 14 CEDU) delle confessioni religiose ricorrenti
rispetto ad altre, in conseguenza dell’attività del Parlamento e
del Governo francese contro le «dérives sectaires». (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract Mattia Francesco
Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Sentenza 31 gennaio 2013, n.50615/07

Con tre sentenze gemelle (oltre alla presente: Sentenza Eglise
Evangélique Missionaire et Salaûn c. France, n. 25502/07, 31 gennaio
2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6028]; Sentenza
Association Cultuelle du Temple Pyramide c. France, n. 50471/07, 31
gennaio 2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6027]),
conformi alla precedente sentenza del 30 giugno 2011 resa
nell’Affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5646], la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto contrastante con l’art.
9 CEDU l’imposizione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria
francese, del «droit de donation» ai «dons manuels» in favore di
tre nuovi movimenti religiosi (Eglise Evangélique Missionaire,
Association Cultuelle du Temple Pyramide e Association des Chevalier
du Lotus d’Or), imposizione motivata dal fatto che gli stessi non
sarebbero riconducibili al novero delle «associations cultuelles» o
delle «congregations autorisées» e, quindi, non potrebbero godere
dell’esenzione prevista per quest’ultime. La Corte di Strasburgo
ha affermato che il diritto di ricevere donazioni di modico valore è
ricompreso nel diritto di libertà religiosa in quanto tali donazioni
rappresentano una fonte di finanziamento naturale per le confessioni
religiose (in tal senso anche l’art. 6, lett. f), della UN
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief ed il principio 16.4 del
Documento conclusivo della Riunione di Vienna della CSCE). Nel caso
concreto la sentenza ha ritenuto che l’entità del tributo richiesto
e delle sanzioni irrogate (in conseguenza dell’omesso versamento
dell’imposta in questione da parte delle confessioni religiose
ricorrenti) abbia costituito una limitazione di tale diritto e che
ciò sia avvenuto in assenza di una previsione di legge specifica e
prevedibile circa l’assoggettabilità al «droit de donation» dei
«dons manuels» effettuati in favore dei nuovi movimenti religiosi
ricorrenti. La Corte ha, poi, ritenuto assorbito l’altro motivo di
ricorso con cui veniva denunciata una disparità di trattamento (in
violazione dell’art. 14 CEDU) delle confessioni religiose ricorrenti
rispetto ad altre, in conseguenza dell’attività del Parlamento e
del Governo francese contro le «dérives sectaires». (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract Mattia Francesco
Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Sentenza 17 aprile 2009, n.2331

Con riguardo alla materia del riconoscimento della personalità
giuridica delle associazioni va considerato vigente il principio
secondo il quale l’applicabilità della disciplina speciale sui c.d.
“culti ammessi”, ossia la legge 1159/1929, avviene tutte le volte
che si riscontri la presenza di un fine di culto nell’organizzazione
dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo
assumere nella sua esistenza giuridica (cfr., in tal senso, Cons.St.,
Sez IV, 25.5.1979, n. 369). Trattasi, d’altra parte, dello stesso
principio espresso nella pronuncia 8.11.2006, n. 3621 della Sezione I
del Consiglio di Stato, che ha statuito che l’ente straniero
“avente, nella propria nazione, finalità anche religiose”, non
acquista lo status di ente ecclesiastico (cattolico o diverso dal
cattolico) iscrivendosi nel registro delle persone giuridiche in
Italia, posto che all’uopo occorre seguire il procedimento di cui
alla L. 20 maggio 1985 n. 222, per gli enti cattolici e quello
previsto dalla L. 24 giugno 1929 n. 1159 per gli enti acattolici.
Secondo tale parere della Sezione I, invero, tali norme “sono di
ordine pubblico, e perciò inderogabili”, giacchè allo “status”
di ente ecclesiastico conseguono particolari condizioni di favore che
non possono seguire alla semplice iscrizione nel registro prefettizio,
spettando, per legge, al solo Ministero dell’interno
“l’accertamento delle finalità religiose (come costitutive ed
essenziali) di un ente che intenda ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica civile quale ente di culto, e, in tal senso, al
prefetto compete solo l’iscrizione del provvedimento ministeriale
(nel caso di enti cattolici) o del provvedimento governativo (nel caso
di culti diversi) di riconoscimento della personalità giuridica
dell’ente di culto nel registro delle persone giuridiche”. Sulle
base delle richiamate pronunce del Consiglio di Stato, emergono
dunque, da una parte, il principio che le norme di cui alla legge n.
1159/1929 sono di ordine pubblico e, quindi, non derogabili e,
dall’altra, che le dette norme vanno applicate ogni volta che si
verifichi, nell’organizzazione della associazione richiedente, la
presenza “anche” di una finalità religiosa e/o di manifestazioni
culturali, indipendentemente dal rilievo complessivo che queste
possano assumere nel complesso dell’attività svolta dall’ente.

Sentenza 06 novembre 2008, n.58911/00

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I principi professati dal movimento Bhagwan Shree Rajneesh, seguaci di
Rajneesh Chandra Mohan meglio conosciuto con il nome di Osho, sono di
“sufficiente forza, serietà, coesione e importanza” per essere
considerati una credenza religiosa, dunque da tutelare ai sensi
dell’’art. 9 della CEDU. La campagna realizzata dal governo
tedesco contro le sette a partire dal 1979 ha “potuto avere
conseguenze negative” per i ricorrenti, interferendo con i diritti
garantiti da tale norma. Tuttavia tale interferenza risponde agli
scopi legittimi di proteggere la sicurezza pubblica, l’ordine
pubblico e la protezione dei diritti altrui, infatti, “il numero in
aumento di movimenti religiosi ed ideologici nuovi genera conflitto e
sottopone a tensione la società tedesca”. Secondo la Corte, la
campagna avviata contro le sette corrispondeva dall’esigenza del
Governo, di fornire informazioni in grado di contribuire al dibattito
tipico di una società democratica in materie di interesse pubblico e
di focalizzare l’attenzione sui pericoli derivanti dall’adesione a
gruppi religiosi comunemente definiti come “sette”.
L’interferenza dello Stato tedesco nei riguardi dei diritti della
confessione religiosa appellante è da considerarsi, perciò,
legittima in virtù di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2, che
prevede la possibilità di limitazioni all’esercizio della libertà
religiosa, che siano motivate dall’esigenza di tutelare la
sicurezza, l’ordine pubblico e la protezione dei diritti e libertà
altrui. Nel caso di specie i ricorrenti contestavano l’illegittimità
di una campagna pubblicitaria attuata dal governo tedesco, avviata nel
1979 con lo scopo di mettere in guardia i cittadini dai pericoli di
adesione alle sette religiose, accusate di avere effetti distruttivi
sui propri adepti e di attuare su di essi tecniche di manipolazione. I
ricorrenti, seguaci di Osho, avevano instaurato nel 1984 un
procedimento giudiziario contro la campagna del governo, durata fino
al 2002 quando la Corte Costituzionale di Germania ha impedito nella
campagna governativa l’uso dei termini “distruttivo” e “manipolano i
loro membri”, ma ha anche stabilito che le autorità potessero
informare il pubblico con informazioni adeguate sui gruppi religiosi;
campagna circa la quale era già intervenuta la Helsinki Foundation
for Human Rights affermando che il termine “sette” usato dalle
autorità tedesche aveva una connotazione negativa ed era da ritenersi
diffamatorio. La Corte di Strasburgo ha, inoltre, considerato che il
periodo di 18 anni in cui si è svolto il procedimento sia stato
troppo lungo in violazione dell’ Articolo 6.1. della CEDU.

Circolare 01 giugno 2006, n.2006-241

Direction générale de l’action sociale. Circulaire DGAS/2A n. 2006-241, du 1er juin 2006, relative aux dérives sectaires. Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; Madame le chef de l’inspection générale des […]