Sentenza 04 marzo 1996, n.479
Deve essere negata l’efficacia civile della sentenza ecclesiastica
di nullità del matrimonio canonico contratto all’estero da
cittadini italiani (nella specie in Nuova Zelanda), e trascritto in
Italia nella parte del registro dello stato civile riservato ai
matrimoni celebrati all’estero (parte 2″, serie C), richiesta a’
sensi dell’art. 8 dell’Accordo 18 febbraio 1985 (Legge n. 121/85),
in quanto la normativa presuppone che si tratti di matrimonio
concordatario; e tale non è il matrimonio che, per essere stato
celebrato dinanzi ad un ministro di culto in uno Stato diverso da
quello italiano, non può essere stato accompagnato e/o seguito dalle
formalità prescritte dalla stessa disposizione (lettura degli
articoli del Codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi;
redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale, invio di uno
di essi all’ufficiale di stato civile, e trascrizione nella parte
II, serie A dei registri dello stato civile).