Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 02 febbraio 1995, n.1039/90

É legittimo il provvedimento del Ministro dell’interno che nega
l’approvazione della nomina a ministro di culto di una comunità
ortodossa sulla base della esiguità del numero dei fedeli. Tale
approvazione, infatti, ha natura discrezionale almeno per ciò che
concerne la valutazione della personalità morale del richiedente,
della serietà del fine perseguito e delle esigenze che si intendono
soddisfare.

Sentenza 08 luglio 1988, n.925

Riguardo al reato di bestemmia, l’espressione “religione dello Stato”,
di cui all’art. 724 cod. pen., ha un significato non corrispondente a
quello originario, ma pur sempre sufficientemente determinabile, e,
cioè, quello – riconosciuto anche dalla Cassazione – di “religione
cattolica”, atteso che quest’ultima era la religione dello Stato
secondo la qualificazione definitivamente superata con l’entrata in
vigore della legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di modificazioni al Concordato Lateranense e del relativo
Protocollo addizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art.
724 cod. pen. , in riferimento al principio di legalità ‘ex’ art. 25,
comma secondo, Cost.).