Decreto 05 maggio 2011
L’ufficiale dello stato civile può procedere alle pubblicazioni anche
in assenza del nulla osta previsto dall’art. 116 c.c. per il
matrimonio dello straniero, qualora il mancato rilascio risulti
ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi (mancata adesione
di un nubendo alla religione dell’altro: nel caso di specie, mancata
conversione alla fede musulmana del nubendo cittadino italiano) e
costituisca perciò un’arbitraria o discriminatoria preclusione del
diritto di contrarre matrimonio.