Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 novembre 1996, n.177

Il diritto alla libertà religiosa garantito dall’art. 16.1 della
Costituzione spagnola assicura l’esistenza di uno spazio di
autodeterminazione soggettiva dinanzi al fenomeno religioso collegato
alla propria personalità e dignità individuale ed include altresì
una dimensione esterna di agere licere che attribuisce ai cittadini la
facoltà di comportarsi in coerenza con le proprie convinzioni. La
stessa norma costituzionale nel disporre altresì che nessuna
confessione deve assumere carattere statale stabilisce un principio di
neutralità dei poteri pubblici in materia religiosa che si estende
anche alle forze armate. Ciò non impedisce a queste ultime la
celebrazione di festività religiose o la partecipazione a cerimonie
di tal natura; tuttavia il diritto alla libertà religiosa, nella sua
dimensione negativa, garantisce a ciascun soggetto la libertà di
decidere se partecipare o no a questi atti, per cui nonostante le
esigenze di rappresentanza istituzionale proprie delle forze armate i
superiori devono attenersi alle sollecitazioni dei singoli di essere
rilevati dal servizio, in quanto espressione legittima e non
sanzionabile del suo diritto di libertà religiosa.

Circolare 11 luglio 2000, n.2000-106

Ministère de l’Education Nationale. Circulaire du 11 juillet 2000: “Le règlement intérieur dens les EPLE”. C. n° 2000-106 du 11-7-2000. NOR : MENE0001707C RLR : 520-0 MEN – DESCO B4 et B6 – DAJ (Bulletin Officiel du ministère de l’Education Nationale et du ministère de la Recherche Spécial n°8 du 13 juillet 2000) Texte adressé […]

Circolare 12 dicembre 1989

Ministère de l’Education Nationale. Circulaire du 12 decembre 1989: “Laïcité, port de signes religieux par les élèves et caractère obligatoire des enseignements”. (Bulletin Officiel du ministère de l’Education Nationale n° 46 du 21 décembre 1989) Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education, aux IDEN, aux directeurs d’école et aux […]

Codice 15 giugno 2000

Code de l’éducation, 15 juin 2000. (omissis) Titre IV La laïcité de l’enseignement public Chapitre unique Article L. 141-1 Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ” la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de […]

Sentenza 11 giugno 1993

I precedenti giurisprudenziali relativi alla tutela costituzionale del
libero esercizio della religione fissano il principio che le leggi
devono essere neutrali e di generale applicabilità per evitare
effetti discriminatori, sia pure indiretti, ai danni di qualsiasi
pratica di culto. I caratteri della neutralità e della generale
applicabilità delle leggi possono subire eccezioni solo in forza di
interessi pubblici cogenti allorché tali interessi non possano essere
soddisfatti in altro modo piú congruo. Nel caso di specie il vero
oggetto degli interventi, nonostante la loro apparente neutralità
(facial neutrality), non consiste nella tutela degli interessi alla
sicurezza pubblica ed alla protezione degli animali, perché essi
hanno come scopo effettivo una indebita discriminazione religiosa
(religious gerrymander). Con tali misure, infatti, non vengono puniti
tutti i comportamenti che, realizzando una uccisione di animali
possono violare questi interessi, ma solo le pratiche religiose di un
gruppo determinato, i cui sacrifici rituali pongono, per altro, in
essere una modalità di uccisione degli animali ritenuta in altre
circostanze non contraria a sentimenti umanitari. Le restrizioni
governative colpiscono solo comportamenti protetti dal primo
emendamento e mancano di disporre misure intese a restringere altre
condotte che producono analoghi attentati ai beni protetti; a motivo
di ciò gli interessi addotti per giustificare tali restrizioni non
possono essere considerati cogenti.