Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 ottobre 2007, n.352/2005

La presenza di un registro delle confessioni religiose non autorizza
lo Stato ad operare un controllo sulla legittimità delle credenze
professate; ai fini dell’iscrizione, la Pubblica Amministrazione deve
verificare esclusivamente che gli statuti dell’ente confessionale
siano conformi all’art. 3 della Ley Organica de Libertad Religiosa,
dove si esplicitano i limiti all’esercizio della libertà religiosa
(art. 3.1: rispetto dei diritti altrui e dell’ordine pubblico; art.
3.2: attività con fini diversi da quello di religione e di culto).

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La existencia de un registro no habilita al Estado para realizar una
actividad de control de la legitimidad de las creencias religiosas de
las entidades o comunidades religiosas, o sobre las distintas
modalidades de expresión de las mismas, sino exclusivamente la de
comprobar, emanando a tal efecto un acto de mera constatación que no
de calificación, que la entidad solicitante no es alguna de las
excluidas por el art. 3.2 de la LOLR (“actividades, finalidades y
entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los
fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores
humanísticos o espirituales u otros fines análogos ajenos a los
religiosos”), y que las actividades o conductas que se desarrollan
para su práctica son conformes al art. 3.1 de la LOLR (no atentan al
derecho de los demás al ejercicio de sus libertades y derechos
fundamentales, ni son contrarias al orden público).

Raccomandazione 29 giugno 2007, n.1804

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Recommendation 29 june 2007, n. 1804(2007): "State, religion, secularity and human rights" (*). 1. The Parliamentary Assembly notes that religion is an important feature of European society. This is because of the historic fact that certain religions have been present for centuries and because of their influence in Europe's history. […]

Sentenza 05 aprile 2007

Il rifiuto di registrare un’organizzazione religiosa comporta una
violazione sia dell’art. 11 (libertà di associazione), sia dell’art.
9 (libertà di religione) della Convenzione europea per la
Salvaguardia dei diritti umani (CEDU), in quanto la mancanza di una
registrazione può impedire all’associazione il libero esercizio di
una serie di attività connesse con la pratica religiosa. La pubblica
amministrazione nel procedere alla registrazione di un’associazione
religiosa deve assumere un atteggiamento neutrale ed applicare
eventuali restrizioni solo se si tratta di misure prescritte dalla
legge, appropriate e necessarie per la salvaguardia dell’ordine e
della morale pubblica in una società democratica (nel caso di specie,
il governo russo aveva più volte rifiutato la registrazione della
Chiesa di Scientology, in alcuni casi senza fornire alcuna
motivazione, in altri casi sulla base di una valutazione discrezionale
dell’attività dell’organizzazione religiosa oppure per la presunta
mancanza di requisiti per la registrazione, non previsti dalla legge).

Sentenza 26 settembre 1990

La laicità dello Stato si riassume in un obbligo di neutralità che
impone allo Stato di astenersi negli atti pubblici, da qualsiasi
considerazione confessionale, suscettibile di compromettere la
libertà dei cittadini in una società pluralista. L’esposizione del
crocifisso nelle aule delle scuole elementari non adempie alle
esigenze di neutralità previste dall’articolo 27 cpv 3 della
Costituzione.