Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 21 novembre 1997, n.28

Legge regionale 21 novembre 1997, n. 28: “Tutela dei diritti dei malati”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. 23 del 1 dicembre 1997) Capo I – SUI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI SANITARI (Omissis) ARTICOLO 3 (Diritto all’uguaglianza e all’imparzialità) 1. Ogni cittadino ha il diritto di veder riconosciuta la propria specificità derivante […]

Sentenza 15 novembre 2002, n.39709

La disposizione dell’art. 698, comma 1, c.p.p., che prevede quale
causa ostativa alla estradizione la fondata ragione per ritenere che
l’imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o
discriminatori per motivi, fra gli altri, di condizioni personali o
sociali, amplia e ricalca la norma di cui all’art. 3, comma 2, della
convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella
materia della estradizione, del più generale principio di
salvaguardia del diritto fondamentale dell’individuo alla libertà ed
alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione per motivi di
razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni
politiche o di condizioni personali o sociali. Nella specie la Corte
ha escluso che fosse ravvisabile un atto persecutorio nella richiesta
di estradizione riguardante una persona di religione diversa da quella
islamica, ufficiale nello Stato richiedente, condizione che avrebbe
esposto l’estradando al giudizio secondo la legge della Sharja.

Legge regionale 15 dicembre 2000, n.26

Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 149 del 15 dicembre 2000) (Omissis) Art. 4 (Programmazione e sostegno. Competenze della Regione) 1. La Regione partecipa a iniziative nazionali e comunitarie; promuove con propria dotazione finanziaria specifici progetti. […]

Legge regionale 07 gennaio 2000, n.1

Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1: “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale. Norme di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Campania” n. 2 del 10 gennaio 2000) (Omissis) CAPO III – CRITERI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO X DEL DECRETO LEGISLATIVO 114/98 E DIRETTIVE GENERALI PER […]

Legge regionale 14 dicembre 2004, n.34

Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34: “Politiche regionali per i minori”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 51 del 17 dicembre 2004, Supplemento Ordinario n. 1) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Principi e finalità) 1. La Regione adotta ogni azione idonea ad […]

Ordinanza 13 dicembre 2004, n.274757

Conseil d’Etat. Ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2004, N°274757: “Francia: sospensione della diffusione dei programmi incitanti all’odio religioso”. Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, tendant à ce que, […]

Sentenza 05 marzo 2003, n.6759

L’art. 15, comma 10, della Legge n. 223 del 1990, concernente la
“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”,
dispone il divieto di trasmissione di programmi a) che possano nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori, b) che contengano scene di
violenza gratuita o pornografiche, c) che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o
nazionalità. Tale disposizione prefigura distinte e molteplici
fattispecie di illecito amministrativo, rispetto alle quali le
espressioni sub a) costituiscono, per l’ampiezza della formulazione
adottata, in relazione alle persone dei minori, una vera e propria
norma di chiusura della materia de qua. In particolare, l’ampiezza
semantica di quest’ultima previsione, che potrebbe apparire, a prima
vista, una insufficiente determinazione della fattispecie di illecito
amministrativo in esame, corrisponde, invece, alla sua descrizione in
una forma necessariamente aperta: infatti, poiché il minore ha
bisogno, per lo sviluppo delle diverse dimensioni della sua
personalità, di cure e protezioni particolari e molteplici,
l’oggetto ed il contenuto di programmi radiotelevisivi, idonei a
pregiudicarle, non possono essere tutti prefigurati puntualmente dal
legislatore; il quale accanto a specifiche fattispecie di illecito
(ipotesi sub b e sub c), ha previsto una norma di chiusura a
fattispecie aperta (ipotesi sub a). Inoltre, tenuto conto del più
generale principio dell’interpretazione delle norme nazionali in
senso conforme al diritto comunitario, affermato esplicitamente dalla
Corte di Lussemburgo a partire dalla sentenza del 13 novembre 1990,
nella causa C-106/89, la disposizione dell’art. 15, comma 10, primo
periodo (ferme restando le altre ipotesi, previste nel secondo e nel
terzo periodo) dalla legge n. 223 del 1990 deve essere integrata con
le previsioni derogatorie stabilite dall’art. 22 della Direttiva
89/552/CEE, risultando, in tal modo, la seguente formulazione: è
vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni, che si trovano nell’area di diffusione, assistano
normalmente a tali programmi. Siffatta integrazione della fattispecie
di illecito amministrativo in esame, oltre che conformare la
disposizione nazionale al diritto comunitario, rende anche la stessa
compatibile, sotto i profili considerati, con la nostra Costituzione:
diversamente opinando, infatti, la previsione stessa colliderebbe con
l’art. 21, poichè l’omessa indicazione delle deroghe in esame
pregiudicherebbe la libertà di informazione, sancita dal suddetto
articolo della Costituzione, proprio nelle sole ipotesi in cui le
ragioni di protezione dei minori sono normalmente insussistenti,
essendo garantite da determinate condizioni di orario della
trasmissione o da specifici accorgimenti tecnici. Non può infine
esservi dubbio che l’illecito in questione, applicando la nota
classificazione penalistica, sia da qualificare come di
“pericolo”; ed, in particolare, mentre le fattispecie di illecito
amministrativo prefigurate dal secondo e dal terzo periodo dell’art.
15, comma 10 possono essere classificate quali ipotesi di “pericolo
presunto o astratto”, quelle previste dal primo periodo, anche nel
testo risultante dalla integrazione summenzionata, debbono essere
qualificate come di “pericolo concreto o effettivo”. Infatti,
secondo quanto emerge dalla stessa littera legis, il pericolo – inteso
come rilevante possibilità che al compimento della condotta vietata
consegua la lesione dei beni protetti – rappresenta un elemento
costitutivo della fattispecie in questione e ciò comporta che, ai
fini dell’integrazione dell’illecito de qua, sia richiesta la
effettiva sussistenza dello stesso, desumibile da specifiche e
rilevanti circostanze del caso concreto, quali l’oggetto, il
contenuto, l’orario e/o le modalità di trasmissione del programma.
Il legislatore, bilanciando i due interessi costituzionali in gioco,
ha dunque ritenuto prevalente la tutela della persona minorenne, nel
caso in cui la trasmissione del programma esponga i beni dello
sviluppo psichico o morale, specificatamente protetti dalla norma in
questione, al rischio – in concreto – di un nocumento, restando negli
altri casi garantita la libertà di informazione radiotelevisiva.

Raccomandazione 24 giugno 1963

Organizzazione internazionale del Lavoro. Raccomandazione sull’estinzione del rapporto di lavoro. Ginevra, 24 giugno 1963. II – Norme di applicazione generale Non dovrebbero rappresentare motivi validi di licenziamento: (omissis) d) la razza, il colore, il sesso, la situazione matrimoniale, la religione, l’opinione politica, la nazionalità o l’origine sociale. (omissis)

Risoluzione 14 marzo 1984

Parlamento Europeo. Risoluzione sulla libertà d’istruzione nella Comunità europea (Strasburgo, 14 marzo 1984) Il Parlamento europeo I – Chiede che vengano riconosciuti i seguenti principi nell’ambito della Comunità europea: 1. – tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un’istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le […]