Sentenza 12 ottobre 1992, n.761
Il patronato su di una chiesa parrocchiale posta su un terreno di
proprietà privata, quale complesso di situazioni giuridiche
inseparabilmente congiunte al bene cui è annesso, ha natura reale e
pertanto, in caso di trasferimento del possesso del bene passa, con
tutti i relativi diritti ed oneri, all’acquirente. Il titolo di
patrono può competere anche a persone giuridiche laicali, comprese le
società commerciali. Il diritto di patronato si estingue ipso iure ed
ex tunc nel caso di permanenza dell’inadempimento dei relativi oneri
da parte del titolare, trascorso inutilmente il termine perentorio
entro il quale l’ordinario abbia ingiunto al patrono di provvedere,
rimanendo in ogni caso esclusa la possibilità di chiedere
l’esecuzione coattiva o in forma specifica delle prestazioni
patrimoniali accessorie, nonché il rimborso delle spese per
riparazioni straordinarie anticipate dal beneficiario.