Sentenza 08 ottobre 1988
Non costituisce condotta tipica di vilipendio della religione dello
Stato (art. 402 c.p.), per mancanza della volontà di arrecare offesa,
la rappresentazione filmica della figura di Cristo, nella sua doppia
natura umana e divina, come tale sensibile anche all’amore per una
donna, non essendo la tentazione in sé “peccato” e costituendo,
anzi, il suo superamento un merito spirituale maggiore (fattispecie
relativa alla proiezione del film “L’ultima tentazione di
Cristo”).