Musulmani
Delibera 22 febbraio 2012
Consiglio Superiore della Magistratura. Delibera 22 febbraio 2012: "Obbligo di assistere all'udienza a capo scoperto e rispetto di credenze religiose che implicano un diverso comportamento". Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 febbraio 2012, ha adottato la seguente delibera: «Con nota dell’8 novembre 2011, il Presidente del Tribunale di … – dott. …- […]
Decreto 05 maggio 2011
L’ufficiale dello stato civile può procedere alle pubblicazioni anche
in assenza del nulla osta previsto dall’art. 116 c.c. per il
matrimonio dello straniero, qualora il mancato rilascio risulti
ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi (mancata adesione
di un nubendo alla religione dell’altro: nel caso di specie, mancata
conversione alla fede musulmana del nubendo cittadino italiano) e
costituisca perciò un’arbitraria o discriminatoria preclusione del
diritto di contrarre matrimonio.
Sentenza 07 gennaio 2011
Rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica
l’espressione da parte dell’autore di uno scritto di opinioni e
giudizi anche in termini graffianti con un linguaggio colorito e
pungente, purché vi sia pertinenza della critica, cioè essa avvenga
nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto
oggetto di critica, ma dell’interpretazione di quel fatto. Nel caso in
esame, stante l’indiscutibile rilevanza sociale dell’argomento
trattato nel libro oggetto di causa (l’indagine, attraverso la
narrazione della vita personale dell’autore, dei complessi rapporti
tra mondo occidentale e mondo islamico), la notorietà in Italia
dell’autore del libro, nonché il progressivo aumento della presenza
di persone di fede islamica nel territorio italiano, è palese
l’esistenza di un concreto interesse dell’opinione pubblica ad avere
elementi di conoscenza e giudizio su tali argomenti. Né, in tale
fattispecie, può ritenersi travalicato il limite della continenza,
tenuto conto dei contenuti espressivi con i quali la critica è stata
esercitata e del rispetto del parametro della proporzione tra le
modalità di esposizione dei giudizi e la rilevanza sociale dei temi
trattati nel libro.
Varie 27 gennaio 2011
Parere tratto dalla sezione “Notizie” del sito web del Ministero
dell’Interno:
http://www1.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2011/index.html
Sentenza 27 luglio 2010, n.4915
Ai sensi dell’art. 107, comma 5, della L.P. n. 13 del 1997 gli
impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti
agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde
agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che
tutta l’area asservita all’impianto venga destinata nel piano
urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona
residenziale o ad opere o impianti di pubblico interesse. Finché non
è intervenuto il cambiamento di destinazione d’uso nel piano
urbanistico comunale le costruzioni non possono essere utilizzate per
altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate.
Posto tale divieto nella normativa vigente sin dal 1980, in assenza di
prova circa la preesistenza di diversa destinazione di un edificio, si
incorre nel divieto in questione (Nel caso di specie, veniva respinto
il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in parte a luogo
di culto musulmano, che asseriva come il cambio della destinazione
d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto legittimamente,
essendo detta attività di culto ricomprendibile nell’ambito
dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992, in tale
edificio).
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In OLIR.it: TAR Trentino Alto Adige – Sezione Autonoma per la
Provincia di Bolzano. Sentenza 30 marzo 2009, n. 116 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4975]
Accordo 29 settembre 2009, n.2497
Ciudad Autónoma de Melilla. Decisione 29 settembre 2009. Art. 2497 – Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de septiembre de 2009, relativa a Calendario Laboral para el año 2010. (B.O.M.E., n. 4648 – Melilla, VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2009 – pp. 3424-3425) El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria celebrada el día 29/09/09, Acordó aprobar […]
Accordo 24 settembre 2009, n.2519
Ciudad Autónoma de Ceuta. Decisione 24 settembre 2009. "Art. 2519. Calendario Laboral de Fiestas Laborales para el año 2010". (B.O.C.CE. n. 4882 – Ceuta, Martes 29 de Septiembre de 2009- p. 2711) El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en sesión celebrada el pasado día 24 de septiembre de 2009, adoptó el siguiente acuerdo: “B.1.- […]
Sentenza 24 giugno 2009
RICORDATO CHE LA MINACCIA PUÒ CONSUMARSI ANCHE CON LOCUZIONI VERBALI
CHE IN MODO INDIRETTO RAPPRESENTINO IL MALE MINACCIATO (ES. MINACCIA
IMPLICITA), L'ACCUSARE UNA PERSONA DI ESSERE UNA MUSULMANA
APOSTATA DIVENUTA CRISTIANA, PUÒ VALERE COME MINACCIA DI MORTE (NEL
CASO DI SPECIE, VENIVA RITENUTO SUSSISTENTE IL DOLO – CHE NEL CASO
DELLA MINACCIA RICHIEDE LA COSCIENZA E VOLONTÀ DI PROSPETTARE UN MALE
INGIUSTO DIRETTO AD INTIMIDIRE, NON IMPORTANDO L'EFFETTIVO
PROPOSITO DI TRADURRE IN ATTO IL MALE MINACCIATO – IN QUANTO
L'IMPUTATO, CREDENTE ISLAMICO, NON POTEVA NON SAPERE CHE
L'APOSTATA È PASSIBILE DI MORTE SECONDO LA LEGGE ISLAMICA).
Sentenza 30 marzo 2009, n.116
L’art. 107, comma 5, della legge provinciale n. 13 del 1997 – così
come la normativa previgente (cfr. l’art. 95, comma 5, del TU delle
leggi urbanistiche provinciali, approvato con DPGP 26 ottobre 1993, n.
38, l’art. 16 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21 e, ancor
prima, l’art. 42, comma 5, del TU approvato con DPGP 23 giugno 1970,
n. 20, come sostituito dall’art. 8 della legge provinciale 24
novembre 1980, n. 34) – prevede il divieto di cambiamento di
destinazione d’uso degli impianti per la raccolta, conservazione e
lavorazione di prodotti agricoli, in assenza di una diversa
destinazione d’uso di tutta l’area nel piano urbanistico
provinciale. Posto tale divieto, sin dal 1980, può dunque essere
disposto il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di avvenuto
acceramento del cambio di destinazione d’uso di un edificio da
“commercio all’ingrosso di prodotti agricoli” a “deposito e
conservazione di frutta per conto di terzi” (nel caso di specie,
veniva respinto il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in
parte a luogo di culto musulmano, che asseriva come il cambio della
destinazione d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto
legittimamente, essendo detta attività di culto ricomprendibile
nell’ambito dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992,
in tale edificio).