Sentenza 19 giugno 2008, n.3076
L’art. 5 della legge n. 152/1975 vieta l’uso di caschi protettivi, o
di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza
giustificato motivo.
La ratio della norma, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è
quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa
avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento. Tuttavia, un
divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si
svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di
carattere sportivo che tale uso comportino. Negli altri casi,
l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il
riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato
motivo”. Quanto al “velo che copre il volto”, o in particolare al
burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad
evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione
di determinate popolazioni e culture. Il citato art. 5 consente,
dunque, nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per
motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono
soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e
dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all’identificazione e
alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che
tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte
di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via
amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il
suddetto utilizzo, purché trovino una ragionevole e legittima
giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.