Sentenza 27 marzo 2017, n.1388
La redazione di OLIR.it ringrazia il Prof. Manlio Miele –
Università degli Studi di Padova per l'invio del
documento.
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
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Università degli Studi di Padova per l'invio del
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COMINICATO STAMPA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Roma, 5
novembre 2015 – DAP e U.CO.II sottoscrivono protocollo di intesa
per favorire l’accesso di Mediatori culturali e di Ministri di
Culto negli istituti penitenziari.
Il Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo e
il Presidente dell’Unione delle Comunità ed
Organizzazioni Islamiche in Italia Izzedin Elzir hanno sottoscritto il
Protocollo d’Intesa per l’avvio di una collaborazione con
le Comunità Islamiche, finalizzata a favorire l’accesso
di Mediatori culturali e di Ministri di Culto negli istituti
penitenziari.
L’accordo prende avvio da positive
sperimentazioni già attuate in diverse realtà
penitenziarie dove forte è la presenza di detenuti musulmani e
detenuti provenienti da Paesi di fede musulmana.
Il Protocollo,
definito dal DAP e dall’U.CO.II con grande sintonia di intenti,
intende promuovere azioni mirate all’integrazione culturale
avvalendosi dei mediatori indicati dall’U.CO.II., anche
attraverso la stipula di convenzioni con Università ed Enti che
cureranno la formazione dei volontari cui è data la
possibilità di accedere con continuità negli istituti
penitenziari.
Le azioni congiunte stabilite dal Protocollo per
progetti di mediazione culturale e per il sostegno religioso alle
persone detenute di fede islamica rendono concreta la libertà
di culto con valido sostegno religioso e morale. I momenti collettivi
di preghiera saranno guidati dai Ministri di Culto, in sala-preghiera
dedicata e in locali adeguati.
La stipula del Protocollo
è stata anche l’occasione per approfondire ulteriori
aspetti di collaborazione tra DAP e U.CO.II, quale ad esempio
l’apprendimento dell’italiano per i detenuti di lingua
araba, e viceversa, puntando su detenuti in grado di ricoprire il
ruolo di “docenti” per i compagni di detenzione, anche
attraverso l’uso dei personal computer, un utile supporto per lo
studio delle lingue, il cui utilizzo è stato disciplinato dal
DAP con la recente circolare emanata il 2 novembre. Una
modalità, sottolinea il Capo del DAP, che responsabilizza i
detenuti, essi stessi protagonisti dell’esigenza di una
reciproca conoscenza e del rispetto delle diverse culture, con indubbi
vantaggi per la sicurezza degli istituti penitenziari.
L’attuazione del protocollo sarà preceduta da una fase
sperimentale di sei mesi attivata in otto importanti istituti
penitenziari.
[FONTE: Newsletter DAP n. 135 del 18
novembre 2015]
Per approfondire in OLIR.it: LINEE
GUIDA PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI
STRANIERI
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Council of Europe. Parliamentary Assembly. Recommendation 19 September 1991, n. 1162 (1991): "on the contribution of the Islamic civilisation to European culture". 1. The Council of Europe has the statutory mission to safeguard and realise the spiritual and moral values which are the common heritage of its member states. Article 9 of the European Convention on […]
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Costituzione della Repubblica delle Isole Fiji. 23 settembre 1988. Preamble WE, THE PEOPLE OF THE FIJI ISLANDS, SEEKING the blessing of God who has always watched over these islands: RECALLING the events in our history that have made us what we are, especially the settlement of these islands by the ancestors of the indigenous Fijian […]
Il divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU non impedisce di
predisporre trattamenti differenziati per correggere le situazioni di
disuguaglianza tra determinati gruppi etnici, nazionali o religiosi.
Nel caso di specie, è ammessa in linea di principio l’istituzione di
classi separate per favorire la scolarizzazione dei bambini Rom,
tenuto conto delle loro peculiari necessità e del loro stile di vita.
Tuttavia, analizzando la normativa sulla scuola adottata nella
località greca di Aspropyrgos, la Corte ha individuato una violazione
del divieto di discriminazione razziale, poiché il collocamento dei
bambini Rom nelle classi separate è avvenuto utilizzando il solo
criterio dell’appartenenza etnica e senza considerare le reali
necessità formative degli alunni. Il trattamento differenziato,
dunque, è stato disposto da criteri discriminatori e non risulta
proporzionale al raggiungimento di uno scopo legittimo, quale
l’inserimento dei bambini nel percorso educativo ordinario o la loro
integrazione sociale. Le autorità scolastiche, infatti, hanno
frapposto difficoltà burocratiche all’iscrizione dei bambini nella
scuola elementare principale e non hanno dimostrato di aver agito allo
scopo di favorire la scolarizzazione dei bambini ed il recupero delle
loro mancanze formative.
Un sistema di quote, volto a bilanciare il numero degli studenti
appartenenti ai diversi gruppi etnici, viola il principio di non
discriminazione, in quanto opera una classificazione degli individui
in base alla loro origine etnica o al colore della pelle. Si tratta
infatti di misure preferenziali (o azioni positive), che sarebbero
legittime se rispondessero ad interessi stringenti dello Stato
(“compelling interest”), quali ad esempio la garanzia della diversità
e del pluralismo nel sistema educativo; il meccanismo previsto dalle
quote non risponde a simili finalità, ma è volto unicamente a
stabilire percentuali per l’accesso alle scuole, in base
all’appartenenza etnica degli studenti. E’ perciò contrario alla
regola secondo la quale tale accesso deve svolgersi senza distinzioni
di razza o religione (“on a non-racial basis”).