Sentenza 27 luglio 2010, n.4915
Ai sensi dell’art. 107, comma 5, della L.P. n. 13 del 1997 gli
impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti
agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde
agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che
tutta l’area asservita all’impianto venga destinata nel piano
urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona
residenziale o ad opere o impianti di pubblico interesse. Finché non
è intervenuto il cambiamento di destinazione d’uso nel piano
urbanistico comunale le costruzioni non possono essere utilizzate per
altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate.
Posto tale divieto nella normativa vigente sin dal 1980, in assenza di
prova circa la preesistenza di diversa destinazione di un edificio, si
incorre nel divieto in questione (Nel caso di specie, veniva respinto
il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in parte a luogo
di culto musulmano, che asseriva come il cambio della destinazione
d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto legittimamente,
essendo detta attività di culto ricomprendibile nell’ambito
dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992, in tale
edificio).
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In OLIR.it: TAR Trentino Alto Adige – Sezione Autonoma per la
Provincia di Bolzano. Sentenza 30 marzo 2009, n. 116 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4975]