Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 marzo 1998, n.2852

Il provvedimento con il quale la Corte d’Appello, in sede di giudizio
di delibazione, dispone misure economiche provvisorie a favore di uno
dei due coniugi, ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 121 del 1985,
appartiene al novero dei provvedimenti tesi ad asssicurare
preventivamente la concreta realizzabilità della sentenza definitiva;
sicchè l’emissione di detto provvedimento esige l’accertamento sia
del diritto al conseguimento dell’indennità da parte del coniuge
richiedente, sia del pericolo del pregiudizio per l’attuazione di tale
diritto, nel tempo necessario per farlo valere in via oridnaria.