Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 febbraio 2005, n.119

Il permesso di soggiorno, dopo che siano venute meno le ragioni del
primo rilascio, può essere rinnovato in virtù di sopraggiunti nuovi
motivi, differenti dagli originari, che ne consentano l’emissione. In
particolare, possono considerarsi tali le ragioni religiose e, nella
specie, pastorali poste alla base della richiesta di rinnovo (Nella
fattispecie in esame, un ministro di culto cattolico, svolgente la
propra attività sacerdotale presso una parrocchia italiana e titolare
di un permesso di soggiorno rilascito per motivi di studio, si vedeva
negare alla scadenza prevista – avendo terminato il corso di
formazione religiosa annuale in forza del quale detto permesso era
stato disposto – il rilascio di detto rinnovo)

Determinazione/i 31 maggio 2005

C.E.I. Determinazione 31 maggio 2005: “Ripartizione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2005”. La 54a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana – PRESO ATTO che, sulla base delle informazioni ricevute il 21 gennaio 2005 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la somma relativa all’otto per mille IRPEF che lo Stato è tenuto a […]

Ordinanza ministeriale 20 dicembre 2000, n.370

Ordinanza ministeriale 20 dicembre 2000, n. 370: “Normas sobre los sacerdotes y religiosos colaboradores del servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas”. Primero.–Los sacerdotes y religiosos que, sin dejar los oficios que tengan en sus diócesis o institutos, presten ayuda al personal adscrito al Arzobispado Castrense a tiempo parcial y con carácter de complementariedad, […]

Statuto 07 aprile 2002

Diocesi di Prato. Statuto dei Consigli Pastorali Parrocchiali, 7 aprile 2002. PREMESSA «Essendo diversi e complementari, i ministeri e i carismi sono tutti necessari alla crescita della Chiesa, ciascuno secondo la propria modalità. Alla luce della “ecclesiologia di comunione” trasmessa a noi dal Concilio Vaticano II, tutti i membri di una comunità sono “corresponsabili” della […]

Statuto 20 maggio 2002

Estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, 20 maggio 2002. Prot. Nº 423/02 a VISTO el Decreto Nº 711/56 del 29 de abril de 2002 por el que la Congregación para los Obispos reconoce y confirma los nuevos Estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, que fueran aprobados por la 82ª Asamblea Plenaria de la C.E.A. (12-17 […]

Sentenza 07 febbraio 2005, n.849

In ossequio al vigente impianto costituzionale relativo ai rapporti
tra Stato e Chiesa Cattolica, la Legge n. 512 del 1961 – nel
disciplinare lo Stato giuridico del personale dell’assistenza
spirituale alle Forze armate dello Stato – è partita dal postulato
dell’esistenza di due ordinamenti giuridici, quello statale e quello
canonico, fra loro paralleli e reciprocamente intersecantisi senza
prevalenza dell’uno sull’altro, nel tentativo riuscito di assicurare
una sostanziale autonomia degli atti e dei giudizi che si vengono via
via a formare nel corso dei procedimenti avviati da entrambe le
autorità. Al riguardo, in tema di designazione dei cappellani
militari, l’art. 17 della legge suddetta stabilisce che le nomine
siano effettuate con decreto da parte dell’amministrazione statale,
“previa designazione dell’Ordinario Militare”, e l’art. 26 prevede
inoltre, in ordine alle modalità di esercizio di tale potere, che
“l’Ordinario Militare o, per sua delega, il Vicario generale
militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento
a disposizione, compili, entro il mese di gennaio dell’anno
successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare
integrate da un giudizio complessivo espresso per le qualifiche di
ottimo, buono, mediocre, insufficiente”. Ai sensi di dette
disposizioni si può dunque escludere che il giudizio in questione sia
in qualche modo vincolato dalle valutazioni eventualmente operate
dall’amministrazione militare, in quell’ottica di “separazione
delle sfere di competenza tra autorità religiosa e statale” sopra
tratteggiata. Da tutto ciò consegue che il provvedimento di congedo a
tempo illimitato, fondato su argomentazioni di esclusiva competenza
dell’Ordinario Militare (il giudizio complessivo de qua), non possa
che risultare del tutto legittimo in quanto motivato in forza di un
diniego sulla cui validità ed efficacia l’amministrazione militare
non ha possibilità di interloquire.

Motu proprio 31 maggio 2005

Motu proprio 31 maggio 2005: “L’antica e venerabile basilica”. MOTU PROPRIO «L’ANTICA E VENERABILE BASILICA» DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XVI PER LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA E PER IL SUO COMPLESSO EXTRATERRITORIALE 1. L’antica e venerabile Basilica di San Paolo fuori le Mura, che sorge nel luogo in cui secondo la tradizione […]

Richiesta di parere 11 novembre 1993, n.422

Parere 11 novembre 1993, n. 422: “Actividades ministeriales de los sacerdotes que son compatibles con la percepción de la pensión de jubilación”. CONSULTA DEL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL AL DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Iltmo. Sr. Don José Antonio Panizo Director General del Régimen Jurídico de la Seguridad Social MADRID […]

Resolución 16 novembre 1993

Resolución 16 novembre 1993: “Criterios en relación con las actividades ministeriales de los sacerdotes que son compatibles con la percepción de la pensión de jubilación”. Es de referencia su escrito de fecha 11 del presente mes, prot. n. 422/93, mediante el que solicita aclaración sobre el alcance de la Resolución de la entonces Dirección General […]

Nota 12 febbraio 2004

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Nota 12 febbraio 2004: “La funzione dell’autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici”. (da Communicationes, 36, 2004, pp. 24-32 (1)) NOZIONE DI «BENE ECCLESIASTICO» 1. La Chiesa, per compiere nel mondo la missione ricevuta dal suo Fondatore e Signore Gesù Cristo, ha il diritto nativo di acquistare, possedere, amministrare ed alienare […]