Sentenza 15 febbraio 2005, n.119
Il permesso di soggiorno, dopo che siano venute meno le ragioni del
primo rilascio, può essere rinnovato in virtù di sopraggiunti nuovi
motivi, differenti dagli originari, che ne consentano l’emissione. In
particolare, possono considerarsi tali le ragioni religiose e, nella
specie, pastorali poste alla base della richiesta di rinnovo (Nella
fattispecie in esame, un ministro di culto cattolico, svolgente la
propra attività sacerdotale presso una parrocchia italiana e titolare
di un permesso di soggiorno rilascito per motivi di studio, si vedeva
negare alla scadenza prevista – avendo terminato il corso di
formazione religiosa annuale in forza del quale detto permesso era
stato disposto – il rilascio di detto rinnovo)