Parere 05 aprile 1995, n.812
La giurisprudenza, in materia di istituti secolari, ritiene, benché
non espressamente considerati nella legge n. 222/85, possano essere
assimilati agli istituti religiosi per quanto riguarda il fine di
religione e di culto che si considera accertato a priori dal
legislatore, e pertanto possano ottenere, in presenza degli altri
requisiti richiesti (idoneo statuto e sufficiente patrimonio), il
riconoscimento della personalità giuridica. Nel caso di specie, va,
però, eliminata dallo statuto la distinzione dei ruoli fra “economia
generale” e “rappresentante legale”, che risultano avere attribuzioni
sostanzialmente sovrapponibili.