Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 giugno 1994

Le norme del Real Decreto 1006/1991 che rinviano al disposto degli
Accordi con le confessioni religiose per la disciplina degli
insegnamenti religiosi relativi alla Scuola Primaria, sono conformi al
diritto in quanto attuative del dettato della Disposizione Addizionale
II, della LOGSE (Ley Organica de Ordenación General del Sistema
Educativo, 3 ottobre 1990). Tale disposizione, non esaurisce la
applicazione specifica del diritto costituzionale dei genitori a che i
pubblici poteri garantiscano la formazione religiosa e morale dei
figli conformemente alle loro convinzioni (art. 27, comma 3 Cost.); la
tutela di questo diritto, infatti, si realizza indirettamente
attraverso la garanzia di altri diritti costituzionali, ed ha inoltre
espressa menzione nella Legge Organica 3 luglio 1985, nº 8 (art. 18,
comma 1). Le norme del Real Decreto 1006/1991 che rinviano al disposto
degli Accordi con le confessioni religiose per la disciplina degli
insegnamenti religiosi relativi alla Scuola Primaria, oltre ad
osservare il mandato costituzionale di cooperazione con le Chiese
(art. 16, comma 3 Cost.), non violano la riserva di Legge Organica
relativa allíattuazione dei diritti fondamentali in quanto
applicative del dettato della Disposizione Addizionale II, della LOGSE
(Ley Organica de Ordenación General del Sistema Educativo, 3 ottobre
1990). Tale disposizione è legittima posto che la Costituzione
ammette che i Trattati possano avere ad oggetto i diritti e i doveri
fondamentali, quando vi sia líautorizzazione delle Corti Generali,
come nel caso degli Accordi con la Santa Sede e con le altre
religioni; un Accordo o Trattato non è imposizione di uno Stato
Straniero, ma esercizio della sovranità nazionale.

Sentenza 22 gennaio 2004, n.1337/2003

Procedimiento: 1337/2003 Sección B-1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO TRES (FAMILIA) DE PAMPLONA. AUTO En la ciudad de Pamplona a VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL CUATRO. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Procurador, Sr. , se presentó en este Juzgado escrito, en nombre y representación de Dña. , en el que solicitó la adopción […]

Decisione 09 marzo 1998, n.28626/95

EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS Application No. 28626/95 Khristiansko Sdruzhenie “Svideteli na Iehova” (Christian Association Jehovah’s Witnesses) against Bulgaria REPORT OF THE COMMISSION (adopted on 9 March 1998) TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION PART I : STATEMENT OF THE FACTS PART II : SOLUTION REACHED INTRODUCTION 1. This Report relates to the application introduced under Article […]

Decreto 05 giugno 1995

Lo stato di gravidanza della minore non può costituire da solo grave
motivo per l’autorizzazione al matrimonio ex. art. 84, 2º comma
cod. civ., se non è accompagnato da una sufficiente maturità e
indipendenza della minore e dall’esistenza in atto di valide
prospettiva di formazione di un’autonoma famiglia.

Decreto 28 gennaio 1994

Ricorrono i gravi motivi per l’autorizzazione a contrarre matrimonio
di minori infradiciottenni qualora vi sia una convivenza in atto tra i
nubendi per aver già celebrato matrimonio religioso e si sia
verificata l’interruzione spontanea della gravidanza.

Legge 07 gennaio 2002, n.3

Act no. 3/2002 Coll. on the Freedom of Religious Expression and the Status of Churches and Religious Societies and Amendments to certain acts, 7 gennaio 2002. PART ONE FREEDOM OF RELIGIOUS EXPRESSION AND THE STATUS OF CHURCHES Title 1 Introductory Provisions Section 1 Scope of the Regulation This Act regulates: a) the status of churches […]

Legge 01 marzo 2002, n.39

Legge 1 marzo 2002, n. 39. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (Da Supplemento Ordinario n. 54 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 72 del 26 marzo 2002) (omissis) Art. 29. (Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parita’ di trattamento fra le persone […]