Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 10 agosto 2004, n.16

Legge regionale 10 agosto 2004, n. 16: “Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari”. (da “Bollettono Ufficiale della Regione Liguria” n. 7 del 25 agosto 2004) Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione, nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 1 della legge 1 […]

Disegno di legge 05 maggio 2004, n.414-B

Senato della Repubblica. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa del Sen. Giuseppe Consolo, n. 414-B del 5 maggio 2004: “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. Art. 1. (Finalità) 1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma […]

Statuto 05 febbraio 2004

Consiglio regionale: “Statuto della Regione Puglia”, 3, 4 e 5 febbraio 2004. (Approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 155 del 21 ottobre 2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004) TITOLO I PRINCIPI […]

Legge 20 marzo 2003, n.77

Legge 20 marzo 2003, n. 77: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian” n. 91 del 18 aprile 2003 – S.O. n. 66) (omissis) Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione europea […]

Interrogazione 11 settembre 2003, n.E-2704

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2704 di Luigi Vinci alla Commissione: “Trasposizione della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000 nella legislazione italiana”, 11 settembre 2003. Il Governo Italiano per adempiere all’obbligo di recepire le disposizioni della direttiva che stabilisce criteri per la parità di trattamento in materia d’occupazione e condizioni di lavoro, ha approvato lo scorso 3.7.2003 uno […]

Varie 11 giugno 2004

Garante della privacy: “Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti”, 11 giugno 2004. Autonomia e responsabilità del giornalista Le norme in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici individuano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall’art. 2 della Costituzione, quali la […]

Direttiva 07 maggio 2004

Ministero dell’Interno.Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. Direttiva 7 maggio 2004: “Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione: obiettivi strategici e operativi”. IL CAPO DIPARTIMENTO VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTA la legge 24.12.2003, n.351, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno […]

Decreto Presidente Repubblica 24 giugno 1986, n.539

D.P.R. 24 giugno 1986, n. 539: "Approvazione delle specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, […]

Sentenza 05 marzo 2003, n.6759

L’art. 15, comma 10, della Legge n. 223 del 1990, concernente la
“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”,
dispone il divieto di trasmissione di programmi a) che possano nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori, b) che contengano scene di
violenza gratuita o pornografiche, c) che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o
nazionalità. Tale disposizione prefigura distinte e molteplici
fattispecie di illecito amministrativo, rispetto alle quali le
espressioni sub a) costituiscono, per l’ampiezza della formulazione
adottata, in relazione alle persone dei minori, una vera e propria
norma di chiusura della materia de qua. In particolare, l’ampiezza
semantica di quest’ultima previsione, che potrebbe apparire, a prima
vista, una insufficiente determinazione della fattispecie di illecito
amministrativo in esame, corrisponde, invece, alla sua descrizione in
una forma necessariamente aperta: infatti, poiché il minore ha
bisogno, per lo sviluppo delle diverse dimensioni della sua
personalità, di cure e protezioni particolari e molteplici,
l’oggetto ed il contenuto di programmi radiotelevisivi, idonei a
pregiudicarle, non possono essere tutti prefigurati puntualmente dal
legislatore; il quale accanto a specifiche fattispecie di illecito
(ipotesi sub b e sub c), ha previsto una norma di chiusura a
fattispecie aperta (ipotesi sub a). Inoltre, tenuto conto del più
generale principio dell’interpretazione delle norme nazionali in
senso conforme al diritto comunitario, affermato esplicitamente dalla
Corte di Lussemburgo a partire dalla sentenza del 13 novembre 1990,
nella causa C-106/89, la disposizione dell’art. 15, comma 10, primo
periodo (ferme restando le altre ipotesi, previste nel secondo e nel
terzo periodo) dalla legge n. 223 del 1990 deve essere integrata con
le previsioni derogatorie stabilite dall’art. 22 della Direttiva
89/552/CEE, risultando, in tal modo, la seguente formulazione: è
vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni, che si trovano nell’area di diffusione, assistano
normalmente a tali programmi. Siffatta integrazione della fattispecie
di illecito amministrativo in esame, oltre che conformare la
disposizione nazionale al diritto comunitario, rende anche la stessa
compatibile, sotto i profili considerati, con la nostra Costituzione:
diversamente opinando, infatti, la previsione stessa colliderebbe con
l’art. 21, poichè l’omessa indicazione delle deroghe in esame
pregiudicherebbe la libertà di informazione, sancita dal suddetto
articolo della Costituzione, proprio nelle sole ipotesi in cui le
ragioni di protezione dei minori sono normalmente insussistenti,
essendo garantite da determinate condizioni di orario della
trasmissione o da specifici accorgimenti tecnici. Non può infine
esservi dubbio che l’illecito in questione, applicando la nota
classificazione penalistica, sia da qualificare come di
“pericolo”; ed, in particolare, mentre le fattispecie di illecito
amministrativo prefigurate dal secondo e dal terzo periodo dell’art.
15, comma 10 possono essere classificate quali ipotesi di “pericolo
presunto o astratto”, quelle previste dal primo periodo, anche nel
testo risultante dalla integrazione summenzionata, debbono essere
qualificate come di “pericolo concreto o effettivo”. Infatti,
secondo quanto emerge dalla stessa littera legis, il pericolo – inteso
come rilevante possibilità che al compimento della condotta vietata
consegua la lesione dei beni protetti – rappresenta un elemento
costitutivo della fattispecie in questione e ciò comporta che, ai
fini dell’integrazione dell’illecito de qua, sia richiesta la
effettiva sussistenza dello stesso, desumibile da specifiche e
rilevanti circostanze del caso concreto, quali l’oggetto, il
contenuto, l’orario e/o le modalità di trasmissione del programma.
Il legislatore, bilanciando i due interessi costituzionali in gioco,
ha dunque ritenuto prevalente la tutela della persona minorenne, nel
caso in cui la trasmissione del programma esponga i beni dello
sviluppo psichico o morale, specificatamente protetti dalla norma in
questione, al rischio – in concreto – di un nocumento, restando negli
altri casi garantita la libertà di informazione radiotelevisiva.

Sentenza 26 giugno 1995

La mancata equiparazione della materia di religione alle altre materie
fondamentali, nei piani di studio della Scuola Universitaria per la
formazione dei docenti, come previsto dall’Accordo del 3 gennaio 1979
tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo su insegnamento e affari
culturali, viola il diritto dei genitori a che i loro figli ricevano
la formazione religiosa e morale in conformità alle proprie
convinzioni (art. 27, co. 10 Cost. spagnola), e la suddetta
equiparazione costituisce un obbligo derivante da un Trattato
internazionale celebrato dallo Stato spagnolo nell’esercizio legittimo
delle competenze che la Costituzione gli attribuisce (art. 149).