Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Convenzione 07 maggio 2008

Explanatory Report I. The European Convention on the Adoption of
Children (revised) was prepared, within the framework of the Council
of Europe, by a Working Party of the Committee of Experts on Family
Law (hereinafter the “CJ FA”), under the authority of the European
Committee on Legal Cooperation (hereinafter the “CDCJ”). Following
its examination and adoption by the Committee of Ministers of the
Council of Europe during its 118th Session (7 May 2008), the
Convention will be opened for signature on [november 2008]. (omissis)

Costituzione 23 settembre 1988

Costituzione della Repubblica delle Isole Fiji. 23 settembre 1988. Preamble WE, THE PEOPLE OF THE FIJI ISLANDS, SEEKING the blessing of God who has always watched over these islands: RECALLING the events in our history that have made us what we are, especially the settlement of these islands by the ancestors of the indigenous Fijian […]

Decisione 05 giugno 2008

Convenzione dell’Aia sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e le misure di protezione dei minori
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4688], del 19
ottobre 1996

Ordinanza 11 febbraio 2008, n.2380

La circolare n. 20 del 17 dicembre 2007, nel regolare le modalità di
iscrizione alle scuole dell’infanzia, riservata “ai bambini nati
dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2006 e appartenenti a nuclei
familiari residenti a Milano alla data di iscrizione”, prevede
espressamente la subordinazione della possibilità di accesso alla
scuola materna – da parte di minori stranieri – al requisito della
titolarità di regolare permesso di soggiorno delle rispettive
famiglie “entro la data del 29 febbraio 2008”. Sotto tale profilo,
tuttavia, occorre rilevare come la posizione del minore –
nell’ambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul
territorio dello Stato – appaia del tutto peculiare ed autonoma
rispetto a quella dei suoi familiari. Al divieto di espulsione del
minore extracomunitario, previsto dall’art. 19 comma 2, lett. a),
D.Lgs 286/98, corrisponde infatti il diritto del minore stesso ad
ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della
maggiore età (art. 28 comma i lett. a) Dpr. 394/99); e dunque –
indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori – non è
possibile ritenere un minore straniero in stato di irregolarità
quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato. Nel caso di
specie, pertanto, la previsione circa l’esclusione della possibilità
di iscrizione alla scuola materna, subordinando alle condizioni di
regolarità del soggiorno dei genitori l’esercizio di diritti propri
del minore, appare in contrasto sia con l’obbligo di tenere in
primaria considerazione l’interesse superiore di quest’ultimo (art.
3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo), sia con le
previsioni contemplate dall’art. 43, del D.Lgs 286/98 rigurdanti il
divieto di trattamenti discriminatori, che abbiano l’effetto di
compromettere il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.

Sentenza 20 marzo 2008, n.7472

Negli ordinamenti musulmani – mediante la “Kafalah” – il minore, per
il quale non sia possibile attribuire la custodia ed l’assistenza
(hadana) nell’ambito della propria famiglia legittima, può essere
accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil), che
si impegnino a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un
figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l’affidato
(makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così
lo accoglie. Nei Paesi di area islamica (nel caso di specie, il
Marocco) la Kafalah viene generalmente disposta, ai sensi delle
rispettive legislazioni, con procedura giudiziaria o previo accordo,
tra affidanti e affidatari, autorizzato da un Giudice, Non può dunque
escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare,
l’equiparabilità della Kafalah islamica all’affidamento, posto che
tra quest’ultima e il modello dell’affidamento nazionale prevalgono,
sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti
effetti legittimanti e non incidendo, sia l’uno che l’altro, sullo
stato civile del minore; essendo anzi la Kafalah, più
dell’affidamento, vicina all’adozione in quanto, mentre l’affidamento
ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah, ancorché ne sia
ammessa la revoca, si prolunga tendenzialmente a fino alla maggiore
età dell’affidato.

Sentenza 22 gennaio 2008, n.43546/02

_La Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ha condannato
la Francia per aver rifiutato ad una donna omosessuale
l’autorizzazione ad adottare un bambino. Secondo la Corte la Francia
ha violato l’articolo 14 (divieto di discriminazione) e l’articolo 8
(diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. Il ‘Code Civil’ francese non si
pronuncia sulla necessità della presenza maschile per i procedimenti
di adozione, e pertanto, secondo i giudici di Starsburgo, “il diritto
francese autorizza l’adozione di un bambino da parte di un single,
aprendo così la strada all’adozione da parte di una persona
omosessuale”. Se il richiedente dunque, all’esito degli opportuni
accertamenti, presenta i requisiti idonei, conclude la Corte, è
discriminatorio negare l’adozione per motivi legati
all’orientamento sessuale. _

Risoluzione 16 gennaio 2008

Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 gennaio 2008, su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori Il Parlamento europeo, – visto l’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, – viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007 sul processo di riforma dei trattati, – visto […]

Sentenza 05 giugno 2007, n.21785

Nel caso di reato di violenza sessuale ai danni di minori, la speciale
attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., non è applicabile
laddove sussistano indici rilevatori della particolare gravità dei
fatti, tra cui la figura sacerdotale dell’imputato o la reiterazione
della condotta.