Minori
Sentenza 21 agosto 2018, n.9009/18
Il TAR del Lazio ha confermato la colpevolezza dell'emittente
televisiva che ha mandato in onda, pur accidentalmente, una bestemmia,
in quanto contenuto certamente lesivo dello sviluppo dei minori. La
condotta dell'emittente è senza dubbio connotata da
negligenza e imperizia, trattandosi di contenuto preregistrato,
sul quale pertanto poteva essere effettuato un preventivo controllo
prima della sua messa in onda ed essendo stato trasmesso per ben due
volte.
Sentenza 21 febbraio 2018, n.1978
"(…) l’
“idoneità” della condotta a porre, in concreto, in
pericolo il bene tutelato dall’art. 15 comma 10 l. n.
223/90 deve tenere conto della particolare rilevanza del bene
stesso, quale desumibile anche dalle numerose fonti normative interne
ed internazionali citate dalla sentenza della Cassazione (tra cui
la Convenzione internazionale per i diritti del fanciullo,
ratificata con legge n. 176/91, la Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, approvata con legge n.
327/91, e le direttive 89/552/CEE e 97/36/CE).
Infatti, le
disposizioni di cui all’art. 15 comma 10 l. n. 223/90 <sono
chiaramente volte alla tutela dello “sviluppo fisico,
psichico e morale” del minore nei suoi rapporti con il
medium radiotelevisivo ed alla protezione dello stesso da
qualsiasi trasmissione o programma che sia idoneo ad arrecarvi
pregiudizio. In altri termini, anche a fondamento delle disposizioni
in esame…sta il riconoscimento del legislatore che questa,
in ragione della sua "mancanza di maturità fisica ed
intellettuale", ha bisogno "di una protezione e di cure
particolari", al fine "dello sviluppo armonioso e
completo della sua personalità" (tali espressioni sono
contenute nel "preambolo" della Convenzione sui diritti
del fanciullo dianzi richiamata); e che il particolare medium
radiotelevisivo, per le sue note caratteristiche e per i suoi
effetti, costituisce, da tempo e sempre più, insieme ad
altri mezzi di comunicazione interpersonale e di massa (quale
"Internet" in tutte le sue applicazioni), una delle
componenti più importanti ("accanto", ad
esempio, alla famiglia ed alla scuola) nello "sviluppo psichico e
morale" del minore> (Cass. n. 6760/2004).
Proprio
l’esigenza di particolare protezione del minore e la rilevanza
del mezzo televisivo in relazione allo sviluppo dello stesso
inducono il Tribunale a ritenere che il giudizio avente
ad oggetto l’esistenza del pericolo, in concreto, per il
bene (“sviluppo psichico o morale dei minori”)
tutelato dalla prima parte dell’art. 15 comma 10 l. n. 223/90,
debba essere improntato ad un particolare rigore.
Ciò posto, la pronuncia di una bestemmia risulta, per il suo
contenuto, di per sé evidentemente idonea a pregiudicare
lo sviluppo morale e psichico dei minori in
ragione dell’offesa al sentimento religioso insita in
essa."
Sentenza 15 giugno 2017, n.14878
Legge regionale 01 febbraio 2017, n.2
Deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2016, n.1184
Varie 23 novembre 2016
Sentenza 10 gennaio 2017, n.29086/12
L’intérêt des enfants à une scolarisation
complète, permettant une intégration sociale
réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime
sur le souhait des parents de voir leurs filles
exemptées des cours de natation mixtes.
L’enseignement du sport, dont la natation fait partie
intégrante dans l’école des filles des
requérants, revêt une importance singulière pour
le développement et la santé des enfants.
L’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour
les enfants à apprendre à nager et à exercer
une activité physique, mais il réside surtout dans le
fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les
autres élèves, en dehors de toute exception tirée
de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou
philosophiques de leurs parents. Par ailleurs, les autorités
ont offert des aménagements significatifs aux
requérants : leurs filles ayant notamment eu la
possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de
natation en revêtant un burkini et de se dévêtir
hors de la présence des garçons. Ces mesures
d’accompagnement étaient à même de
réduire l’impact litigieux de la participation des
enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses
de leurs parents. Par conséquent, la Cour estime que, en
faisant primer l’obligation pour les enfants de
suivre intégralement la scolarité et la
réussite de leur intégration sur
l’intérêt privé des requérants de
voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes
pour des raisons religieuses, les autorités internes
n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation
considérable dont elles jouissaient dans
la présente affaire, qui porte sur l’instruction
obligatoire. La Cour juge donc qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 9 de la Convention.
[Communiqué de presse – http://hudoc.echr.coe.int/]
Sentenza 05 ottobre 2016, n.225
E' infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 337-ter del codice civile sollevata –
in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, ed
all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art.
8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali – nella parte in
cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se
risponda all'interesse del minore conservare rapporti
significativi con l'ex partner del genitore biologico.
Secondo la Corte adita l'interruzione in contrasto con
l'interesse del minore di un rapporo significativo da
quest'ultimo instaurato ed intrattenuto con soggetti che non siano
parenti, è altresì riconducibile all'ipotesi di
condotta del genitore "comunque pregiudizievole al
figlio", in relazione alla quale l'art. 333 dello stesso
codice già consente al giudice di adottare i provvedimenti
convenienti nel caso concreto.