Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 17 marzo 1998

Tribunal de Grande Instance de Toulouse II Chambre. Ordonnance du 17 Mars 1998. (omissis) Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7.3.1997, le divorce était prononcé entre H. O. et F. C.i, l’autorité parentale sur Vincent était dite conjointe, la résidence de l’enfant était fixée chez la mère, les séjours […]

Decisione 09 settembre 1992

Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. Decisione 9 settembre 1992, “Sluijs c. Belgio”: Obbligo di frequenza dei corsi di religione e diritto del genitore a chiedere la dispensa per il figlio. L’art. 2 del Protocollo Addizionale alla CEDU non impedisce agli stati di diffondere informazioni o conoscenze che abbiano, direttamente o non, carattere religioso o filosofico […]

Sentenza 23 giugno 1994

New Brunswick Court of Appeal. Sentenza 23 giugno 1994. Region 2 Hospital Corp. c. Walker (Litigation Guardian of). Il Medical Consent of Minors Act, S.N.B. 1976, prevede che, una volta accertata la capacità di intendere e di volere di un minore, questi possa disporre del diritto di rifiutare trattamenti sanitari anche nel caso in cui […]

Sentenza 12 luglio 1995, n.427

L’adozione o ancor piú il proseguimento, da parte di una persona,
di una fede religiosa diversa da quella professata dal coniuge e da
quest’ultimo non condivisa né apprezzata, non può costituire di
per sé motivo di addebito della separazione, non potendosi in alcun
modo rimproverare ad un soggetto di esercitare un suo diritto
costituzionale, nonostante l’inevitabile incidenza sull’armonia
del ménage familiare. L’appartenenza di un genitore ad una
religione (nella specie: dei Testimoni di Geova) diversa da quella
cattolica professata dall’altro coniuge, non può costituire fattore
di discriminazione nella scelta del genitore affidatario, ma solo
elemento di valutazione nella prospettiva di garantire al minore un
equilibrato sviluppo. Peraltro, atteso il carattere tendenzialmente
segregativo e totalizzante del modello comportamentale geovista, il
giudice può inibire al genitore la partecipazione del minore alle
riunioni del gruppo religioso e l’assistenza a quelle che si
svolgano eventualmente in casa, almeno fino a quando costui non appaia
così condizionabile e impressionabile in ragione della sua età.

Parere 25 settembre 1998

Comitato nazionale per la bioetica: "La circoncisione: Profili bioetici", 25 settembre 1998. 1. Premessa: i quesiti In data 24 dicembre 1997 il CNB riceveva quattro quesiti da parte del Prof. Corrado Corghi, Presidente del Comitato Etico istituito in unità tra l'ASL Reggio Emilia e l'Arcispedale S.Maria Nuova della medesima città. I quesiti venivano formulati nel […]

Sentenza 07 febbraio 1995, n.1401

Il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento di fede
religiosa (da quella cattolica a quella dei Testimoni di Geova) e
nella partecipazione alle pratiche del nuovo culto, si ricollega
all’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 della
Costituzione e non può avere rilevanza come motivo di addebito o come
ragione incidente sull’affidamento dei figli, se ed in quanto non
superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge
o di genitore.

Decreto 09 gennaio 1993

Nel procedimento ex artt. 330 e 333 c.c. ed ai fini della decisione
riguardante la persona del genitore affidatario, l’elemento
confessionale (nella specie, l’appartenenza della madre ai Testimoni
di Geova), pur quando sia per un genitore “strumento di potere” e per
l’altro “oggetto di valutazione critica”, sembra scarsamente
enfatizzabile dovendo prevalere sul determinismo familiare il libero
arbitrio del minore nel senso di assicurare a costui in chiave non
già di certezza (che sarebbe utopistica) ma di realistica
probabilità, una gamma di possibili scelte di libertà.

Sentenza 21 maggio 1987, n.196

Il provvedimento con cui il giudice tutelare autorizza la gestante
minorenne a decidere l’interruzione della gravidanza – rientrando
negli schemi di integrazione della volonta` del soggetto legalmente
incapace, cui attribuisce facolta` di decidere – rimane estraneo alla
procedura di riscontro delle situazioni di “serio pericolo” al cui
verificarsi e` subordinata la possibilita` di interruzione della
gravidanza nei primi novanta giorni, ne` puo` discostarsi dai relativi
accertamenti compiuti dal personale sanitario ed ausiliario.
Conseguentemente, l’impossibilita`, per il giudice, di sollevare
obiezione di coscienza in relazione al previsto potere di
autorizzazione, non comporta disparita` di trattamento rispetto al
personale sanitario, stante il difetto di omogeneita` nei differenti
stadi della procedura di aborto, in cui il giudice ed i sanitari,
rispettivamente, intervengono.