Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione 31 gennaio 2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom. Il Parlamento europeo, – visti gli articoli 3, 6, 7, 29 e 149 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri a garantire uguali opportunità a tutti i cittadini, – visto l’articolo 13 del trattato CE, in base al quale […]

Sentenza 16 aprile 2007, n.69

Il diniego della pensione di reversibilità in favore del coniuge
superstite di una coppia sposata con un rito matrimoniale non
riconosciuto dallo Stato (nel caso di specie: celebrato secondo il
rito gitano) non integra un caso di discriminazione fondata
sull’origine etnica o sulle convinzioni personali.
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El art. 14 de la Constitución española contiene una prohibición
explícita de que se dispense un trato discriminatorio por motivos
étnicos o raciales. Comprende no sólo la discriminación directa,
sino también la encubierta o indirecta consistente en aquel
comportamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio,
pero del que se deriva un impacto adverso sobre la persona objeto de
la práctica constitucionalmente censurable. No supone discriminación
que el legislador limite la protección de viudedad a los supuestos de
convivencia institucionalizada; por lo tanto la denegación de
pensión a la supérstite de una pareja casada por el rito gitano no
implica un trato discriminatorio ni por motivos sociales, ya que
ninguna vulneración se deriva de la limitación de la prestación a
la concurrencia de vínculo matrimonial legalmente reconocido, ni por
motivos étnicos, ya que la aplicación al caso del tratamiento dado a
las uniones «more uxorio» no toma como elemento referencial
circunstancias raciales o étnicas, sino una circunstancia relacionada
con la libre y voluntaria decisión de no acceder a la formalización
del vínculo matrimonial conforme a previsiones legales, previsiones
que en ninguna forma se condicionan a la pertenencia a una raza sino
exclusivamente a consideraciones civiles o religiosas.

Raccomandazione 15 dicembre 2006, n.10

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). “General Policy Recommendation N°10 on combating racism and racial discrimination in and through school education”. Adopted by ECRI on 15 December 2006. The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI): Having regard to Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights; Having regard to the international Convention […]

Risoluzione 16 dicembre 1966, n.2200A

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966. (Entry into force 3 January 1976) Preamble The States Parties to the present Covenant, Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, […]

Decisione 18 maggio 2006

Consiglio dell’Unione europea. Decisione 18 maggio 2006: “Protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”. IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133, 151, 181 e 181 A [1], in combinato disposto con l’articolo 300 [2], paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l’articolo 300, […]

Risoluzione 15 giugno 2006, n.273

Parlamento europeo. Risoluzione 15 giugno 2006, n. 273: “Intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa”. Il Parlamento europeo , – visti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani che vietano la discriminazione fondata sull’origine razziale o etnica, in particolare la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e la Convenzione europea […]

Sentenza 10 maggio 2001

Corte Europea dei diritti dell’uomo. Sentenza 10 maggio 2001: “Case of Cyprus v. Turkey” (Application no. 25781/94) […] 1. The case was referred to the Court, in accordance with the provisions applicable prior to the entry into force of Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the […]

Sentenza 02 marzo 2006, n.30322

Nonostante la decisione di proibire il kirpan persegua l’obiettivo di
assicurare un livello di sicurezza ragionevole nella scuola non è
dimostrato che un divieto totale costituisca una limitazione minima al
diritto di libertà religiosa sancito dalla Costituzione. Per poter
restringere un diritto protetto dalla Carta occorre, infatti, che la
minaccia sia presente e reale e che i mezzi scelti per limitarlo siano
proporzionati all’obiettivo perseguito. Tale non è per la Corte
suprema la minaccia fondata sulla semplice avversione o
preoccupazione. Ricordando come gli studenti facciano normalmente uso
di oggetti non meno pericolosi quali forbici, compassi, matite e mazze
da baseball, i giudici rilevano l’assenza di notizie concernenti il
verificarsi di atti violenti in relazione alla presenza del kirpan
nelle scuole e respingono l’argomento secondo il quale permetterne
l’accesso implicherebbe ammettere in qualche modo l’idea che il
ricorso alla forza sia necessario per far valere i propri diritti.
Tale interpretazione oltre ad essere contraria alla natura simbolica
del pugnale dei Sikh non terrebbe conto del fondamentale valore
canadese del multiculturalismo.
Per un commento vedi: FRANCESCA ASTENGO, La Corte Suprema del Canada
afferma il diritto di portare a scuola il coltello dei sikh
[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/estero/coltello_sikh/index.html],
in www.associazionedeicostituzionalisti.it