Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione 08 settembre 2015

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014). Il Parlamento europeo, – visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo comma e i commi dal quarto al settimo, – visti, fra gli altri, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli […]

Sentenza 05 marzo 2015, n.315

Corte d'Appello di Bari. Prima Sezione Civile. Sentenza 5 marzo 2015, n. 315: "Riconoscimento dello status di rifugiato a cittadino pakistano di religione Ahmadya, minoranza religiosa perseguitata nel suo Paese d'origine". La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: – dr. Vito SCALERA presidente – […]

Sentenza 05 settembre 2012

Per individuare in concreto quali siano gli atti che possono essere
considerati una persecuzione nell’accezione dell’articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del
29 aprile 2004 (recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta; di qui in poi
“direttiva”), non è pertinente distinguere tra gli atti che ledono un
«nucleo essenziale» («forum internum») del diritto fondamentale
alla libertà di religione, che non comprenderebbe le pratiche
religiose in pubblico («forum externum»), e quelli che non incidono
su tale presunto «nucleo essenziale».
Questa distinzione non è compatibile con la definizione estensiva
della nozione di «religione» che la direttiva fornisce
all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), integrandovi il complesso
delle sue componenti, siano esse pubbliche o private, collettive o
individuali. Gli atti che possono costituire una «violazione grave»
ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
comprendono atti gravi che colpiscono la libertà del richiedente non
solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo
pubblicamente.
Questa interpretazione è idonea ad attribuire all’articolo 9,
paragrafo 1, della direttiva una sfera di applicazione entro la quale
le autorità competenti possono valutare qualsiasi tipo di atto lesivo
del diritto fondamentale alla libertà di religione onde determinare
se, alla luce della sua natura o reiterazione, esso risulti
sufficientemente grave da essere considerato una persecuzione.
Se ne evince che gli atti i quali, a causa della loro intrinseca
gravità unitamente alla gravità della loro conseguenza per la
persona interessata, possono essere considerati persecuzione devono
essere individuati non in funzione dell’elemento della libertà di
religione che viene leso, bensì della natura della repressione
esercitata sull’interessato e delle conseguenze di quest’ultima.
Pertanto, è la gravità delle misure e delle sanzioni adottate, o che
potrebbero essere adottate, nei confronti dell’interessato che
determinerà se una violazione del diritto garantito dall’articolo
10, paragrafo 1, della Carta costituisca una persecuzione ai sensi
dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva.
Di conseguenza, una violazione del diritto alla libertà di religione
può costituire una persecuzione a norma dell’articolo 9, paragrafo
1, lettera a), della direttiva quando il richiedente asilo, a causa
dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corre un
rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere
sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di
uno dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva (nel caso
di specie, due cittadini pachistani, appartenenti alla comunità
Ahmadiyya, movimento riformatore dell’Islam, erano stati oggetto nel
loro Paese di atti di violenza durante lo svolgimento delle pratiche
religiose e denunciati alle autorità per avere insultato il nome di
Maometto. In particolare, il codice penale pakistano dispone che i
membri della comunità Ahmadiyya sono passibili di una pena fino a tre
anni di reclusione o di una pena pecuniaria se affermano di essere
musulmani, qualificano come Islam la loro fede, pregano o propagano la
loro religione o se cercano proseliti. A norma dell’articolo 295 C
di detto codice penale, chiunque oltraggia il nome del profeta
Maometto può essere punito con la pena di morte o l’ergastolo oltre
a una pena pecuniaria).

Legge regionale 22 marzo 2012, n.5

L.R. Puglia 22 marzo 2012, n. 5: Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia. (B.U.R. 28/03/2012 , n.45) Art.1 Finalità 1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi sanciti dall’articolo 6 della Costituzione e dall’articolo 4 del proprio Statuto, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecìa salentina, arberesche e franco-provenzali, rispettivamente […]

Risoluzione 09 marzo 2011

Il Parlamento europeo, –     vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 e 45, –     visto il diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti […]

Raccomandazione 31 maggio 2005, n.170

Council of Europe – The Congress of Local and Regional Authorities. Recommendation 31 May 2005, n. 170 (2005) (*):  "on intercultural and inter-faith dialogue: initiatives and responsibilities of local authorities" The Congress, bearing in mind the proposal of the Chamber of Local Authorities, 1. Having examined the report on intercultural and inter-faith dialogue: initiatives and responsibilities […]

Sentenza 30 ottobre 2009, n.41819

Le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla
superiorità o sull’odio razziale o etnico configurano ipotesi di
reato a dolo generico. Nel caso di specie, veniva ritenuto sussistente
il reato di cui all’art, 3, comma 1 lett. a) L. n. 654/1975, come
modificato dalla legge n. 205/1993, in quanto il fine perseguito
dagli imputati, cioè quello di propagandare l’odio razziale, era
desumibile dal contenuto dei manifesti e dagli slogan diretti
all’allontanamento dei rom presenti sul territorio.

Trattato 01 dicembre 2009

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (al 1° dicembre 2009) PREAMBOLO SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA […]

Risoluzione 14 gennaio 2009

Parlamento europeo. Risoluzione 14 gennaio 2009: “Situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea 2004-2008”. Il Parlamento europeo, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007, – visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE, che stabiliscono l’obiettivo di sviluppare l’Unione quale spazio di […]