Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 16 marzo 2005, n.248

Décret n° 2005-248 du 16 mars 2005 modifiant le décret n° 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense, Vu la loi du 8 juillet 1880 relative à l’abrogation de la […]

Decreto 15 marzo 2005, n.247

Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de […]

Decreto Presidente Repubblica 16 maggio 1961, n.676

D.p.r. 16 maggio 1961, n. 676: “Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e approvazione dello statuto” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 190 del 2 agosto 1961) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione 17 ottobre 1949 dei rappresentanti delle parrocchie evangeliche luterane di Bolzano, San Remo, Trieste, Venezia, Firenze, […]

Sentenza 29 maggio 1997, n.54/1996/673/859

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 29 maggio 1997: “Case of Tsirlis and Kouloumpas v. Greece”. (54/1996/673/859-860) JUDGMENT STRASBOURG 29 May 1997 SUMMARY Judgment delivered by a Chamber Greece – detention of Jehovah’s Witnesses’ ministers following refusal to exempt them from military service (section 6 of Law no. 1763/1988) I. Article 5 of the Convention […]

Sentenza 04 novembre 1994

In assenza di un’associazione di culto o di atti amministrativi che
dispongano diversamente gli edifici di culto e le loro pertinenze sono
nella disponibilità dei fedeli e dei ministri di culto. Per tanto il
diritto di visita dei beni d’interesse artistico siti in una chiesa
monumentale, pur essendo legislativamente previsto, va regolamentato
d’accordo con il sacerdote incaricato dell’officiatura della
chiesa, sicché la delibera consiliare di un comune, volta a
disciplinare tale diritto, senza avere previamente ottenuto il
consenso del ministro di culto, è illegittima.

Ordinanza 02 agosto 2002

Ai sensi dell’art. 8 L. 121/1985, la trascrizione dell’atto di
matrimonio contratto dinanzi al ministro di culto cattolico conferisce
all’atto stesso l’idoneità a produrre effetti civili
nell’ordinamento italiano. Per effetto di tale norma gli effetti
civili destinati a prodursi per effetto della conclusione di un
matrimonio concordatario sono quelli propri dell’atto di
celebrazione del matrimonio trascritto nei registri dello stato
civile, ossia quelli di cui l’atto trascritto contiene tutti gli
elementi previsti dalle singole fattispecie. La trascrizione
dell’atto assolve, dunque, alla funzione di conferire efficacia ad
un atto concluso in forme diverse da quelle previste nel nostro
ordinamento; conseguentemente, anche la scelta per il regime
patrimoniale della separazione dei beni contenuta nell’atto di
matrimonio concluso dinanzi ai ministri di culto cattolico, è idonea
a spiegare effetti nell’ordinamento vigente solo se della scelta vi
è menzione nell’atto trascritto, a seguito dell’indiretto
conferimento di efficacia alla convenzione; La mancata indicazione
nell’atto di matrimonio trascritto del regime di separazione dei
beni comporta l’impossibilità di riconoscere efficacia alla
dichiarazione effettuata dalle parti dinanzi al ministro di culto.

Protocollo 18 giugno 1997, n.FG-1-467/ACA

Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli Affari dei Culti. Servizio Affari dei Culti. Prot.n. FG-1-467/ACA, 18 giugno 1997. OGGETTO: Celebrazione matrimonio – Ministro di culto Ermanno Giuliato. Con la nota in riferimento é stato fatto presente che l’ufficiale dello stato civile del Comune di Villorba avrebbe rifiutato l’autorizzazione alla celebrazione di un matrimonio al ministro […]

Sentenza 19 giugno 2001, n.8312

Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 19 giugno 2001, n. 8312 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta: violazione e falsa interpretazione e/o applicazione dell’art. 8 dell’accordo in data 18/2/1984 (tra Repubblica Italiana e la Santa Sede) ratificato e reso esecutivo con la L. 25/3/1985 n. 121 e dell’art. 4 del relativo […]

Sentenza 04 marzo 1996, n.479

Deve essere negata l’efficacia civile della sentenza ecclesiastica
di nullità del matrimonio canonico contratto all’estero da
cittadini italiani (nella specie in Nuova Zelanda), e trascritto in
Italia nella parte del registro dello stato civile riservato ai
matrimoni celebrati all’estero (parte 2″, serie C), richiesta a’
sensi dell’art. 8 dell’Accordo 18 febbraio 1985 (Legge n. 121/85),
in quanto la normativa presuppone che si tratti di matrimonio
concordatario; e tale non è il matrimonio che, per essere stato
celebrato dinanzi ad un ministro di culto in uno Stato diverso da
quello italiano, non può essere stato accompagnato e/o seguito dalle
formalità prescritte dalla stessa disposizione (lettura degli
articoli del Codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi;
redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale, invio di uno
di essi all’ufficiale di stato civile, e trascrizione nella parte
II, serie A dei registri dello stato civile).

Sentenza 01 luglio 2002, n.327

E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 405 del codice penale,
nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose
del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene
diminuite stabilite dall’articolo 406 del codice penale, per gli
stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio
fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e
imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti
tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l’esercizio
delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da
quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a
più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi
compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico.