Legge 19 aprile 2013, n.20
Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html
Per condotta di favoreggiamento personale deve intendersi non solo
quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella
diretta ad evitare che l’autorità proceda ad accertamenti in ordine
al reato e alla scoperta dell’autore di esso. Nel caso di specie, il
consiglio di non sporgere denuncia per il delitto di cui all’art.
609 quater da parte di terzi, dato da un parroco alla madre della
vittima, è stato ritenuto dotato di obiettiva valenza elusiva, tenuto
conto che per l’integrazione della fattispecie non è necessaria la
dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto
favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della
condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia.
Le “opere di carità” rappresentano un “servizio” tipico del
ministero cattolico – basti pensare alla destinazione delle elemosine
o delle somme espressamente destinate dagli oblanti ai poveri della
parrocchia – sicché modeste elargizioni a persone bisognose o
indigenti costituiscono, di fatto, una costante dell’attività dei
parroci. Nel caso di truffa ai danni di un parroco deve pertanto
ritenersi sussistente l’aggravante di cui all’art. 61, n. 10, c.p.
(avere commesso il fatto nei confronti in un ministro di culto
“nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni di
servizio”), consistendo la _ratio_ dell’aggravante in esame
nell’esigenza di garantire una tutela rafforzata a favore di alcuni
soggetti in ragione del peculiare ruolo svolto dagli stessi.
————————-
La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Settimio Carmignani Caridi, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
La registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con
le persone informate sui fatti non costituisce attività
d’intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei
soggetti che ha partecipato alla conversazione, ma integra una
legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun
principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in
quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle
comunicazioni, non la loro riservatezza (nel caso di specie, il
ricorrente – condannato per il reato di estorsione aggravata e
continuata nei confronti di un ministro di culto – presentava ricorso
per l’inutilizzabilità della registrazione eseguita dalla polizia
giudiziaria, durante le indagini preliminari, avente per oggetto una
conversazione tra presenti ascoltata dai pubblici ufficiali operanti,
per carenza del decreto autorizzativo, in violazione degli articoli
271 e 266 c.p.c., trattandosi di intercettazione ambientale)
Regione Lombardia, Legge Regionale 16 settembre 1988, n. 48: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socioassistenziali". (BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988) (omissis) Art. 2. Tutela dell’utente: garanzie generali. 1. Ai fini dell’attuazione di quanto […]
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario SECCIÓN II. HIGIENE Y ALIMENTACIÓN. Artículo 226 –Alimentación 1. En todos los Centros penitenciarios se proporcionará a los internos una alimentación convenientemente preparada, que debe responder a las exigencias dietéticas de la población penitenciaria y a las especificidades de edad, […]
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. (omissis) Artículo 3 La actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social […]
Codice civile. (omissis) Capo II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato Art. 82: “Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico”. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del concordato con la Santa […]
Il mancato riconoscimento di una confessione religiosa (nel caso di
specie: dei Testimoni di Geova) integra una discriminazione in base
all’art. 14 della CEDU, in combinazione con l’art. 9 CEDU, quando
il riconoscimento giuridico implica vari privilegi (tra cui
l’esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio
militare o civile) ed i criteri con i quali è concesso sono stati
applicati arbitrariamente. Il ricorrente svolge funzioni
para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova in Austria e ha lamentato di
essere stato obbligato a prestare servizio militare o civile quando
invece chi svolge funzioni religiose nell’ambito di comunità
religiose riconosciute dalla legge ne è esentato. Il ricorrente
perciò sostiene che sia stato violato l’articolo 14 CEDU (divieto
di discriminazione) letto congiuntamente all’articolo 9 CEDU.
L’esenzione dei ministri di culto dal servizio militare o civile, in
forza della rilevanza del loro ruolo ai fini del funzionamento delle
comunità religiose, ricade nell’ambito di applicazione delle tutele
di cui all’articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche
il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 CEDU.
Nell’esaminare se la disparità di trattamento lamentata dal
ricorrente sia oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte
richiama la sua sentenza Religionsgeneinschaft Der Zeugen Jehovas v.
Austria [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4772]
(Comunità religiosa dei Testimoni di Geova e altre c. Austria) del 31
luglio 2008. In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei
criteri per il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa,
status che in Austria implica vari privilegi (tra cui l’esenzione di
quanti svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è
stato applicato arbitrariamente. Dato che la disparità di trattamento
nei confronti del ricorrente discende da questo mancato riconoscimento
in violazione della Convenzione, essa va ritenuta discriminatoria.
(Pronunce analoghe: Gütl c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4957] e
Löffelmann c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4955], del 12
marzo 2009)
Il mancato riconoscimento di una confessione religiosa (nel caso di
specie: dei Testimoni di Geova) integra una discriminazione in base
all’art. 14 della CEDU, in combinazione con l’art. 9 CEDU, quando
il riconoscimento giuridico implica vari privilegi (tra cui
l’esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio
militare o civile) ed i criteri con i quali è concesso sono stati
applicati arbitrariamente. Il ricorrente svolge funzioni
para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova in Austria e ha lamentato di
essere stato obbligato a prestare servizio militare o civile quando
invece chi svolge funzioni religiose nell’ambito di comunità
religiose riconosciute dalla legge ne è esentato. Il ricorrente
perciò sostiene che sia stato violato l’articolo 14 CEDU (divieto
di discriminazione) letto congiuntamente all’articolo 9 CEDU.
L’esenzione dei ministri di culto dal servizio militare o civile, in
forza della rilevanza del loro ruolo ai fini del funzionamento delle
comunità religiose, ricade nell’ambito di applicazione delle tutele
di cui all’articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche
il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 CEDU.
Nell’esaminare se la disparità di trattamento lamentata dal
ricorrente sia oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte
richiama la sua sentenza Religionsgeneinschaft Der Zeugen Jehovas v.
Austria [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4772]
(Comunità religiosa dei Testimoni di Geova e altre c. Austria) del 31
luglio 2008. In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei
criteri per il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa,
status che in Austria implica vari privilegi (tra cui l’esenzione di
quanti svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è
stato applicato arbitrariamente. Dato che la disparità di trattamento
nei confronti del ricorrente discende da questo mancato riconoscimento
in violazione della Convenzione, essa va ritenuta discriminatoria.
(Pronunce analoghe: Gütl c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4957] e
Löffelmann c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4955], del 12
marzo 2009)