Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Protocollo di intesa 20 aprile 2015

Protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Regione Ecclesiastica
Marche per la valorizzazione della funzione socio-educativa degli
oratori e degli enti religiosi che svolgono attività similari,
ai sensi della L.R. 31 del 5 novembre 2008.

Sentenza 14 febbraio 2017, n.6912

Il segreto confessionale non riguarda qualsiasi conoscenza del
soggetto ecclesiastico, bensì solo quella acquisita
dell’ambito di attività connesse all’esercizio del
ministero religioso. Nel caso di confidenze ricevute al di fuori di
tale ambito, il ministro di culto non può pertanto sottrarsi
alla richiesta di deporre, incorrendo in caso contrario nel reato di
falsa testimonianza.

Sentenza 17 gennaio 2017, n.1949

Nei reati sessuali, è configurabile l'aggravante
dell'abuso dei poteri o della .violazione dei doveri inerenti alla
qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il
reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei
servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la
qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo
il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente
connesse all'attività parrocchiali.

Sentenza 07 marzo 2016, n.2436

Memoria difensiva ex art. 121
c.p.p., del 3 giugno 2015

La Redazione di
OLIR.it ringrazia per la documentazione il Prof. Silvio Ferrari –
Università degli Studi di Milano e  l'Ufficio Legale
della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova

La
Redazione di OLIR.it segnala il contributo di Nicolò Amore, La
tutela penale del segreto ministeriale delle confessioni religiose
prive di intesa
, pubblicata sulla Rivista Diritto Penale
Contemporaneo, 19 dicembre 2016.

Legge 28 giugno 2016, n.130

Legge 28 giugno 2016, n. 130: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (GU n.164 del 15-7-2016 ) La Camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 […]

Protocollo di intesa 05 novembre 2015

COMINICATO STAMPA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Roma, 5
novembre 2015 – DAP e U.CO.II sottoscrivono protocollo di intesa
per favorire l’accesso di Mediatori culturali e di Ministri di
Culto negli istituti penitenziari.

Il Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo e
il Presidente dell’Unione delle Comunità ed
Organizzazioni Islamiche in Italia Izzedin Elzir hanno sottoscritto il
Protocollo d’Intesa per l’avvio di una collaborazione con
le Comunità Islamiche, finalizzata a favorire l’accesso
di Mediatori culturali e di Ministri di Culto negli istituti
penitenziari.
L’accordo prende avvio da positive
sperimentazioni già attuate in diverse realtà
penitenziarie dove forte è la presenza di detenuti musulmani e
detenuti provenienti da Paesi di fede musulmana.
Il Protocollo,
definito dal DAP e dall’U.CO.II con grande sintonia di intenti,
intende promuovere azioni mirate all’integrazione culturale
avvalendosi dei mediatori indicati dall’U.CO.II., anche
attraverso la stipula di convenzioni con Università ed Enti che
cureranno la formazione dei volontari cui è data la
possibilità di accedere con continuità negli istituti
penitenziari.
Le azioni congiunte stabilite dal Protocollo per
progetti di mediazione culturale e per il sostegno religioso alle
persone detenute di fede islamica rendono concreta la libertà
di culto con valido sostegno religioso e morale. I momenti collettivi
di preghiera saranno guidati dai Ministri di Culto, in sala-preghiera
dedicata e in locali adeguati.
La stipula del Protocollo
è stata anche l’occasione per approfondire ulteriori
aspetti di collaborazione tra DAP e U.CO.II, quale ad esempio
l’apprendimento dell’italiano per i detenuti di lingua
araba, e viceversa, puntando su detenuti in grado di ricoprire il
ruolo di “docenti” per i compagni di detenzione, anche
attraverso l’uso dei personal computer, un utile supporto per lo
studio delle lingue, il cui utilizzo è stato disciplinato dal
DAP con la recente circolare emanata il 2 novembre. Una
modalità, sottolinea il Capo del DAP, che responsabilizza i
detenuti, essi stessi protagonisti dell’esigenza di una
reciproca conoscenza e del rispetto delle diverse culture, con indubbi
vantaggi per la sicurezza degli istituti penitenziari.
L’attuazione del protocollo sarà preceduta da una fase
sperimentale di sei mesi attivata in otto importanti istituti
penitenziari.

[FONTE: Newsletter DAP n. 135 del 18
novembre 2015]

Parere 28 agosto 2015, n.1048

La specificità ed eccezionalità della disciplina
concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
esclude che si possa ritenere che, allo stato della attuale normativa,
in mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative
prevedano la facoltà di conversione del permesso di soggiorno
rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.