Sentenza 12 marzo 2007
L’ordinamento giuridico italiano non propone una propria definizione
del “beneficio ecclesiastico”, rinviando alla nozione che ne prospetta
l’ordinamento canonico. Facendo, quindi, riferimento al can. 1409 del
Codice di diritto canonico del 1917 – il sistema beneficiale è stato,
infatti, abolito a seguito del nuovo Codex del 1983 e della
conclusione del processo di revisione dei Patti Lateranensi –
“beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competente
ecclesiastica auctoritate in perpetuum contitutum seu erectum, costans
officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos”. In
particolare, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 222 del 1985,
l’estinzione del beneficio comporta l’acquisizione del suo patrimonio
da parte dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e la
conseguente legittimazione esclusiva di quest’ultimo ad agire in
giudizio.