Sentenza 04 agosto 1993, n.2106
La sentenza del Tribunale ecclesiastico che dichiari la nullità del
matrimonio “ob metum gravem actori incussum” non contrasta con i
principi di ordine pubblico del nostro ordinamento e può quindi
essere delibata, non riscontrandosi in tali ipotesi una contrarietà
ai canoni essenziali cui si ispira il diritto dello Stato ed alle
regole fondamentali che definiscono la struttura dell’istituto
matrimoniale. La domanda di risarcimento del danno proposta nel
procedimento per l’efficacia civile di una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio “ob metum gravem actori incussum” sul
presupposto della estraneità del richiedente al vizio del consenso
che ha determinato la nullità medesima, inammissibile in quanto
relativa a questioni che esulano dalla competenza della Corte di
Appello in sede di delibazione.