Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 aprile 2013, n.14979

Secondo la disciplina della legge n. 194 del 1978, l’obiezione di
coscienza esonera il medico esclusivamente dal “compimento delle
procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a
determinare l’interruzione della gravidanza”. La legge tutela dunque
il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività
dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il
medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare
assistenza alla donna (Nella specie, la richiesta di assistenza
riguardava il c.d. secondamento rispetto ad un caso di interruzione
della gravidanza indotta per via farmacologica. La Corte ha ritenuto
che la fase rispetto alla quale opera l’esonero da obiezione di
coscienza fosse da ritenersi limitata alle sole pratiche di
predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti
cioè con quelle procedure e attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l’interruzione, cui si riferisce
l’art. 9 comma 3 legge n. 194/1978).

Sentenza 17 gennaio 2006

Sentenza 17 gennaio 2005: “Stati Uniti d’America: suicidio assistito per i malati terminali nello Stato dell’Oregon”. GONZALES, ATTORNEY GENERAL, et al. v. OREGON et al. certiorari to the united states court of appeals for the ninth circuit No. 04-623. The Controlled Substances Act (CSA or Act), which was enacted in 1970 with the main objectives […]

Sentenza 09 luglio 2001, n.36590

In tema di responsabilità per delitto colposo (nella specie:
interruzione della gravidanza di una paziente) posto in essere
nell’esercizio della professione medica, la scelta compiuta dal
sanitario il quale, tra due possibili decisioni, abbia adottato quella
più agevole, ma poco sicura, invece dell’altra, più accurata e meno
rischiosa per la salute del nascituro, integra una ipotesi di condotta
imprudente (Fattispecie nella quale il medico, a cui erano ben
presenti le risultanze di un esame cardiotocografico, indicativo di
una probabile sofferenza fetale, riscontrando un elemento rassicurante
costituito dal movimento del feto, aveva rinviato il controllo al
giorno successivo, invece di procedere all’immediato ricovero della
paziente, sottoponendola a monitoraggio e a pronto intervento).