Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 febbraio 1982, n.18

L’art. 17, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), è illegittimo nella
parte in cui non prevede che alla Corte d’appello, all’atto di rendere
esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la
nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi
ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto
di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la
sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all’ordine
pubblico italiano; nonchè nella parte in cui le suddette norme
prevedono che la Corte d’appello possa rendere esecutivo agli effetti
civili il provvedimento ecclesiastico, col quale é accordata la
dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l’annotazione
nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio.