Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 03 aprile 2009

L’art. 29 della Costituzione, nel momento in cui attribuisce tutela
costituzionale alla famiglia legittima – contribuendo essa, grazie
alla stabilità del quadro delle relazioni sociali, affettive ed
economiche che comporta, alla realizzazione della personalità dei
coniugi -, non costituisce un ostacolo al riconoscimento giuridico del
matrimonio tra persone dello stesso sesso. In questo senso, il
Tribunale adito ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98,
107, 108, 143, 143 bis e 156 bis cc., nella parte in cui,
sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone
dello stesso sesso, per contrasto con agli artt. 2, 3, 29 e 117, 1°
comma della Costituzione.

Legge 15 luglio 2009, n.94

Legge 15 luglio 2009, n. 94: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". (Gazz. Uff. della Repubblica italiana 24 luglio 2009, n. 170, Suppl. Ord. n. 128) Art. 1. (omissis) 15. All'articolo ll6, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: … nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio […]

Codice civile 16 marzo 1942

Codice civile. (omissis) Capo II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato Art. 82: “Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico”. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del concordato con la Santa […]

Sentenza 25 giugno 2009, n.14906

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno
soltanto dei coniugi di uno dei “bona matrimonii” può trovare
ostacolo nell’ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia
rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza
manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all’altro
coniuge, alla stregua dell’inderogabile principio della tutela della
buona fede e dell’affidamento incolpevole. Ne consegue che la
delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità
del matrimonio concordatario non può trovare ostacolo nell’ordine
pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera
psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile
dall’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva
conoscere, il vizio del consenso dell’altro coniuge a chiedere la
declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte
della Corte d’Appello (nel caso di specie, la Suprema Corte ha
rinviato nuovamente il giudizio dinnanzi alla Corte di appello, ai
fini della applicazione del sopra enunciato principio e per
l’accertamento della sussistenza anche delle altre condizioni previste
dall’art. 797 c.p.c. vigente all’epoca dell’entrata in vigore della
legge n. 121 del 1985, non abrogato – secondo la Suprema Corte – dalla
legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato, in quanto non idonea, in forza del
principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost. a spiegare efficacia
sulle disposizioni dell’Accordo con protocollo addizionale del 1984,
le cui disposizioni – con riferimento alla dichiarazione di efficacia,
nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso
riferimento all’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c.)

Intesa 20 marzo 2000

Intesa tra la Repubblica Italiana e l’Unione Buddhista Italiana, 20 marzo 2000. (in attesa di approvazione con legge ai sensi dell’art. 8.3 della Costituzione Italiana) Preambolo La Repubblica italiana e l’Unione Buddhista Italiana (U.B.I.), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla […]

Legge 25 marzo 1985, n.121

Legge 25 marzo 1985, n. 121: “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 85 del 10 aprile 1985) 1. – Il Presidente della Repubblica […]

Decreto legge 11 maggio 2009, n.100

DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO N.º 34/2009 (Diário da República,
1.ª série — N.º 96 — 19 de Maio de 2009) Ao abrigo da alínea
h) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 162/2007, de 3 de
Maio, declara-se que o Decreto -Lei n.º 100/2009, de 11 de Maio,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 90, de 11 de
Maio de 2009, saiu com a seguinte inexactidão, que, mediante
declaração da entidade emitente, assim se rectifica: No quinto
parágrafo do preâmbulo, onde se lê: «Foram ouvidas a Delegação
da República Portuguesa na Comissão Paritária da Concordata,
prevista no artigo 29.º da Concordata entre a República Portuguesa e
a Santa Sé, de 18 de Maio de 2004, e a Comissão da Liberdade
Religiosa.» deve ler-se: «Foram ouvidas a Comissão Paritária,
prevista no artigo 29.º da Concordata entre a República Portuguesa e
a Santa Sé, de 18 de Maio de 2004, e a Comissão da Liberdade
Religiosa.» Centro Jurídico, 18 de Maio de 2009. — A Directora,
Susana de Meneses Brasil de Brito.

Statuto 20 febbraio 2009

Statuto della Regione Campania (*) (*) Approvato dal Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell’articolo 123, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, con due deliberazioni successive adottate nelle sedute consiliari del 12 giugno 2008 e del 20 febbraio 2009. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 26 febbraio 2009) ARTICOLO 1 Principi fondamentali […]

Sentenza 19 maggio 1978, n.76-41211

E’ legittimo, stante la particolare caratterizzazione del rapporto di
lavoro in istituti privati confessionali, il licenziamento di
un’insegnante di una scuola cattolica, che aveva contratto nuove nozze
in seguito a divorzio.