Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 23 settembre 2014

L’attività di tenuta dei registri dello stato
civile costituisce prerogativa statale, svolta in via delegata dal
Sindaco secondo il DPR n. 396/2000. In questo senso, dunque, persiste
un potere di “sovraordinazione” dell’amministrazione
dello Stato rispetto alla attività svolta dal Sindaco in tale
materia, così come previsto dall’art. 9 del decreto
citato. Nel caso di specie (avente ad oggetto il diniego
dell’ufficiale di stato civile a trascrivere l’atto di
matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso,
conclusosi con un provvedimento del Tribunale adito recante
l’ordine di trascrizione) il ricorso è stato invece
indirizzato al Comune, sia pure nella persona del Sindaco, così
pretermettendo dalla controversia quella parte necessaria che è
l’autorità statale ovvero il Sindaco nella sua veste di
delegato governativo. Ciò impone dunque la rimessione della
causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. [La
redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani – Università degli Studi di Milano]

In OLIR.it.
Tribunale
di Grosseto. Ordinanza 9 aprile 2014
: "Trascrizione nei
registri dello stato civile di matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso".

Sentenza 12 giugno 2014, n.56030/07

In OLIR.it: Press Release
issued by the Registrar of the Court


Con la presente sentenza, la Grand Chamber della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, confermando una decisione della III
Sezione, ha ritenuto che la Spagna non abbia violato l’art. 8
CEDU nel negare il rinnovo del contratto annuale di insegnamento della
religione cattolica in una scuola statale, affidato ad un sacerdote
che, perso lo stato clericale e dispensato dal celibato, aveva
contratto matrimonio civile ed avuto cinque figli e che aveva
pubblicamente aderito e sostenuto il Movimento Pro-Celibato
Opcional.

Nel giudizio di bilanciamento tra il rispetto
della vita privata e familiare del ricorrente di cui all’art. 8
CEDU e la tutela della libertà religiosa della Chiesa
cattolica, ex art. 9 CEDU, la Corte ha ritenuto legittima la
limitazione della prima, a favore della seconda, avendo verificato il
ricorrere dei tre presupposti che consentono tale limitazione: la
previsione di legge, la necessità di essa in una società
democratica e la proporzionalità.
In particolare,
con riferimento alla previsione di legge, ha rilevato come la
disciplina dell’insegnamento della religione cattolica sia
regolato dal Concordato ed il mancato rinnovo del contratto di
insegnamento fosse ben prevedibile dal ricorrente quale conseguenza
della sua condotta.
Quanto, invece, alla limitazione della
vita privata e familiare del ricorrente come necessaria in una
società democratica, i Giudici di Strasburgo hanno tra
l’altro affermato che, «per rimanere credibile, una
religione deve essere insegnata da una persona la cui condotta di vita
e le cui dichiarazioni pubbliche non siano apertamente in contrasto
con la religione in questione, specialmente quando si suppone che la
religione regoli la vita privata e le credenze personali dei suoi
seguaci». Hanno, dunque, ritenuto che la protezione da parte
dello Stato dell’autonomia della confessione religiosa importi
anche la tutela di tale dovere di fedeltà.
Per
ciò che concerne, infine, la proporzionalità della
sanzione, la Corte ha preliminarmente rilevato come il ricorrente si
era posto volontariamente in una situazione incompatibile col
magistero della Chiesa, ed ha ritenuto che nel caso di specie non vi
potesse essere una misura meno restrittiva del mancato rinnovo
dell’insegnamento che potesse avere la stessa efficacia nel
preservare la credibilità della Chiesa.

Sentenza 11 giugno 2014, n.170

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4 della
legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la
sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei
coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio,
consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita
un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi
della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal
legislatore; viene dichiarata, in via consequenziale,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma
6, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(che ha sostituito
l’art. 4 della legge n. 164 del 1982, abrogato dall’art.
36 del medesimo d.lgs., ma che ne ripete, con minima ininfluente
variante lessicale, identicamente il contenuto), nella parte in cui
non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione
di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta,
comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto
di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza
registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima,
con le modalità da statuirsi dal legislatore.

Sentenza 11 dicembre 2013, n.77

The question was whether the Appellants’ church was a
“place of meeting for religious worship”. “Religious
worship” includes “religious services”. Since the
Church of Scientology held religious services, it follows that its
church is a “place of meeting for religious worship”, and
the Registrar General is ordered to record it as such.
[www.supremecourt.gov.uk – press summary]

Sentenza 18 ottobre 2013, n.2013-353 QPC

Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en ne permettant pas aux
officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec
les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à
l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi
pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer
l’application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon
fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil.
Le Conseil a jugé qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état
civil dans la célébration du mariage, le législateur n’a pas porté
atteinte à leur liberté de conscience
[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Sentenza 26 giugno 2013, n.12-307

The Supreme Court ruled that the Defense of Marriage Act (DOMA) is
unconstitutional. The Court found in its opinion on DOMA that the act
is “unconstitutional as a deprivation of the equal liberty of persons
that is protected by the Fifth Amendment.”

Ordinanza 06 giugno 2013, n.14329

Appare configurabile un contrasto tra l’art. 4 della legge n. 164
del 1982 (nella formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta per
effetto del d.lgs. n. 150 del 2011) e gli artt. 2 e 29 della
Costituzione, nella parte in cui tale norma dispone che la sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatica
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio religioso, così introducendo nel nostro ordinamento
l’unica ipotesi di “divorzio imposto ex lege”. Conforta il
prospettato dubbio di costituzionalità, sotto il profilo del
parametro imposto dagli artt. 8 e 12 della CEDU, una recentissima
pronuncia della Corte Europea dei diritti umani (caso H. contro
Finlandia, 13 ottobre 2012
[/areetematiche/documenti/documents/caseofh.v.finland.pdf]), nella
quale viene affrontata una questione analoga a quella in oggetto. 

Legge 19 aprile 2013, n.20

Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html