Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 marzo 2003, n.3339

Il riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario non è
precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione
personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato
italiano; il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno
infatti «petitum», «causa pretendi» e conseguenze giuridiche del
tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la
nullità del matrimonio. La delibazione di tale sentenza, tuttavia,
laddove sia dichiarativa di nullità per l’apposizione di una
condizione al vincolo matrimoniale, viziante il relativo consenso
negoziale di uno dei coniugi, trova ostacolo nel principio di ordine
pubblico costituito dalla tutela dell’affidamento incolpevole
dell’altro coniuge, allorchè l’apposizione della condizione sia
rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, senza essere
conosciuta o conoscibile all’altro coniuge. In particolare,
l’accertamento della conoscenza o conoscibilità di detta condizione
deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia
rispetto al giudice ecclesiastico, ancorchè la relativa indagine si
svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti
del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad
alcuna integrazione di attività istruttoria, e con assoluto rigore,
giacchè detto accertamento attiene al rispetto di un principio di
ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della
persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello
matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali.

Protocollo addizionale 22 novembre 1984, n.7

Consiglio d’Europa. Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 22 novembre 1984. (omissis) 5. – I coniugi godranno dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e […]

Sentenza 01 luglio 1994

L’oggetto del provvedimento di omologazione della sentenza canonica
di nullità matrimoniale non deve estendersi ad aspetti che esulano
dalla sua natura ed eccedono la funzione che gli è attribuita dalla
legge (nella fattispecie concreta, la mancata dichiarazione espressa
in mala fede dalla donna, nel menzionato provvedimento, amplia la
efficacia civile della sentenza canonica posto che consente al marito
di optare per la applicazione della disciplina diversa dalla comunione
dei beni ex art. 95 c.c. in relazione alla liquidazione del regime
patrimoniale derivante dal matrimonio). Infatti, la efficacia
nell’ordine civile delle sentenze canoniche è subordinata ad un
giudizio di omologazione che riguarda due estremi concreti:
l’autenticità della sentenza, ovvero la verifica della sua
validità estrinseca; e la conformità del contenuto della sentenza al
diritto dello Stato, il che comporta un esame volto a constatare se le
affermazioni della sentenza in base al Diritto canonico, non siano in
contraddizione con i concetti giuridici o disposizioni che siano
equiparabili o analoghe al diritto statuale in modo tale da
pregiudicare o alterare il sistema di libertà pubbliche e diritti
fondamentali del cittadino spagnolo (nella fattispecie concreta, la
equiparazione tra il dolo della sposa, causa di nullità del
matrimonio per errore del consenso, e la mala fede del coniuge, cui si
riferisce il codice civile, è pienamente conforme a diritto).

Sentenza 29 maggio 1997, n.54/1996/673/859

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 29 maggio 1997: “Case of Tsirlis and Kouloumpas v. Greece”. (54/1996/673/859-860) JUDGMENT STRASBOURG 29 May 1997 SUMMARY Judgment delivered by a Chamber Greece – detention of Jehovah’s Witnesses’ ministers following refusal to exempt them from military service (section 6 of Law no. 1763/1988) I. Article 5 of the Convention […]

Sentenza 29 maggio 1997, n.56/1996/675/865

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 29 maggio 1997: “Case of Georgiadis v. Greece”. (56/1996/675/865) JUDGMENT STRASBOURG 29 May 1997 SUMMARY Judgment delivered by a Chamber Greece – fairness of proceedings for compensation in respect of detention followed by acquittal (Article 533 of the Code of Criminal Procedure) I. Article 6 § 1 of the […]

Sentenza 24 gennaio 1994

La poligamia passiva, ossia la semplice appartenenza ad uno statuto
personale che ammette la poligamia non comporta alcun impedimento in
ordine all’acquisto della cittadinanza francese da parte dello
straniero quando costui, contraendo matrimonio con un cittadino
francese, abbia optato per la monogamia o, di fatto sia monogamo,
atteso che solo la poligamia attiva vi è di ostacolo.

Sentenza 19 marzo 2002, n.3991

In materia di condizione giuridica dello straniero, le esigenze di
tutela del minore straniero che trovasi nel territorio italiano, le
quali consentono il rilascio, da parte del tribunale per i minorenni,
dell’autorizzazione, per un periodo di tempo determinato, all’ingresso
o alla permanenza del di lui familiare, ancorché nei confronti di
quest’ultima sia stata disposta l’espulsione, sono raccordate – ai
sensi dell’art. 31, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 – soltanto
alla presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del
minore, in relazione alla sua età e alle sue condizioni di salute, e
non possono essere perciò riconosciute in rapporto a situazioni con
carattere di normalità o stabilità; ne consegue, pertanto, che detta
autorizzazione non può essere rilasciata al familiare per il solo
fatto che il minore, presente in Italia, sia stato inserito in un
progetto di alfabetizzazione scolastica, atteso che la scolarizzazione
del minore medesimo fino al compimento dell’istruzione obbligatoria
rappresenta una esigenza ordinaria, ricollegandosi al normale processo
educativo – formativo del minore, e non abilita perciò il nucleo
familiare di cui il minore fa parte ad ottenere un permesso di
soggiorno in deroga alla disciplina sull’immigrazione.

Decreto 05 giugno 1995

Lo stato di gravidanza della minore non può costituire da solo grave
motivo per l’autorizzazione al matrimonio ex. art. 84, 2º comma
cod. civ., se non è accompagnato da una sufficiente maturità e
indipendenza della minore e dall’esistenza in atto di valide
prospettiva di formazione di un’autonoma famiglia.

Ordinanza 15 gennaio 1996, n.287

Tribunale Civile di Salerno. Ordinanza 15 gennaio 1996, n. 287. (Palumbo; Libero) (omissis) Osserva in diritto Nel nostro ordinamento l’attribuzione del cognome è ordinariamente conseguente al possesso di uno status familiare, per cui quando l’art. 6 c.c. dispone: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito” non rinvia a norme che […]