Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 settembre 1998, n.347

Corte Costituzionale. Sentenza 26 settembre 1998, n. 347: “L’azione di disconoscimento della paternità non è preclusa dal consenso prestato dal marito all’inseminazione eterologa della moglie”. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Dott. Renato GRANATA Presidente – Prof. Giuliano VASSALLI Giudice – Prof. Francesco GUIZZI ” – Prof. […]

Decreto ministeriale 14 luglio 2000, n.13

Decree of the Minister of Justice 13/2000 on the Chaplaincy in Penitentiaries, 14 luglio 2000 Section 1 For the individual and collective religious practice of those imprisoned in penitentiary institutions as well as for securing spiritual pastoral service for them, all registered religious communities, denominations, churches (hereinafter together referred to as church) may carry out […]

Costituzione 25 ottobre 1992

Costituzione, 25 ottobre 1992. (Omissis) Art. 25 (Omissis) 4. Freedom to express convictions or impart information shall be incompatible with criminal actions – the instigation of national, racial, religious, or social hatred, violence, or discrimination, the dissemination of slander, or misinformation. (Omissis) Art. 26 1. Freedom of thought, conscience, and religion shall not be restricted. […]

Accordo 15 febbraio 1999

Conventio inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Estoniae, 23 dicembre 1998/15 febbraio 1999. Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia N° 7-2/16740 NOTE VERBALE The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia presents its compliments to the Secretariat of State of the Holy See and has the pleasure to inform that the Government […]

Accordo 12 settembre 2002

Accordo sulla cura pastorale nei penitenziari, nelle carceri e negli istituti di rieducazione, 12 settembre 2002. Art. 1 Con il presente Accordo si stabiliscono le modalità di attuazione dei diritti alla cura pastorale dei fedeli cattolici che sono detenuti in penitenziario, in carcere o in istituto di rieducazione per i minorenni (in seguito: carcerati e […]

Sentenza 07 novembre 2003

In tema di reati contro la famiglia, allorché le parti provengono per
nazionalità e quindi cultura, religione e formazione, da contesti
istituzionali e sociali del tutto diversi da quelli dello Stato
ospite, alla cui giurisdizione sono sottoposti, è opportuno che il
giudice, per la completezza della conoscenza degli elementi oggettivi
e soggettivi che sono alla base della sua decisione, si interroghi
sull’influenza che quei dati originari possano avere avuto sul fatto
commesso in Italia. In particolare, il diritto di famiglia marocchino
prevede che il matrimonio – secondo quanto stabilito dalla religione
islamica – possa essere sciolto in due modi: tramite il ripudio
(c.d. talaq) o il divorzio; mentre il divorzio è un diritto che
spetta alla donna, ma che è dalla legge circoscritto a soli cinque
gravi casi, per contro, il talaq consente al marito di ripudiare la
moglie senza necessità di addurre alcun motivo a sostegno di tale
pretesa. Tuttavia, considerato che lo scioglimento del matrimonio
concerne i rapporti tra i coniugi e non determina in alcun modo la
cessazione dei doveri di assistenza dei genitori nei confronti dei
figli, nel caso di specie, posto che l’imputato aveva avuto concreta
esperienza del fatto che, per le leggi dello Stato ospite, in quanto
padre era titolare del diritto/dovere di provvedere a fornire al
figlio minore i necessari mezzi di sussistenza (secondo quanto
disposto, al riguardo, dal Tribunale dei minorenni) e che lo stesso
era conscio, per propria cultura e religione (e dunque diritto) di
origine, di dovere provvedere al figlio fino all’età puberale, non
emergono elementi di meritevolezza tali da fondare la legittimità
della concessione delle attenuanti generiche ed il connesso effetto
premiale proprio della riduzione fino ad un terzo della pena da
applicarsi.

Sentenza 30 marzo 1998, n.3325

In tema di domanda di rettificazione di atti dello stato civile –
nella specie, atto di matrimonio religioso trascritto, oltre che nel
registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione del rito,
anche in quello di uno dei due Comuni di richiesta di pubblicazione,
con erronea indicazione del coognome del marito – competente a
conoscere della relativa domanda deve ritenersi, secondo quanto
previsto dagli artt. 165 e 167 del R.D. 1238/39, il Tribunale nella
cui circoscrizione si trova l’Ufficio dello stato civile nei registri
del quale è inserito l’atto da rettificare. In particolare, tale
previsione deve essere intesa nel senso che, ove si tratti di
matrimonio celebrato in un Comune diverso da quello in cui furono
fatte le richiesta di pubblicazione, la rettificazione attiene
all’atto di matrimonio trascritto dall’ufficiale dello stato civile
del Comune di richiesta della pubblicazione, con relativa competenza
del tribunale nel cui circondario si trova detto Ufficio.

Sentenza 06 dicembre 2004, n.378

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi
delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza
costituzionale e dalla prevalente dottrina, è rilevante ai fini
dell’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti
regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi
delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di
prioritario intervento politico o legislativo, i quali talora si
esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali
enunciazioni, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non
può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse
precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse
sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento
dell’approvazione dello statuto. Nella fattispecie in esame, una
enunciazione siffatta si rinviene nell’art. 9, comma 2, ove si
afferma che la Regione “tutela altresì forme di convivenza”; tale
disposizione non comporta alcuna violazione, né alcuna rivendicazione
di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda
esercizio di poteri regionali. Deve pertanto dichiarasi inammissibile,
per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura
avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.
Sono invece fondate le censure di illegittimità costituzionale
relative all’ art. 66, commi 1, 2 e 3, considerato che, sebbene le
scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della
Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate
da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione,
tuttavia – come la Corte ha già affermato in relazione ad altra
delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 – occorre
rilevare che il riconoscimento, contenuto nell’articolo 123 della
Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo
regionale, è accompagnato dalla previsione dell’articolo 122 della
Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui
si riferisce l’articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate
all’autonomia statutaria.

Autorizzazione 31 gennaio 2002, n.5

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 5 del 2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari”, 31 gennaio 2002. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi […]

Autorizzazione 30 giugno 2004, n.5

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 5/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari”, 30 giugno 2004. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 190 del 14 agosto 2004) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, […]