Sentenza 04 marzo 2005, n.4795
La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata
in giudicato non impedisce la successiva delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, purchè le parti nel
giudizio di divorzio non abbiano introdotto esplicitamente questioni
concernenti l’esistenza e la validità del vincolo. La dichiarazione
di efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica
non travolge, in ogn caso, il capo della sentenza relativo
all’assegno di mantenimento.