Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Autorizzazione 31 gennaio 2002

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose”, 31 gennaio 2002. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, […]

Sentenza 08 maggio 2007, n.158

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma
5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non
prevede al primo posto – ai fini del congedo straordinario retribuito
– il coniuge del disabile «in situazione di gravità», con questo
convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima
protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati
dalla norma. La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal
novero dei beneficiari di tale congedo straordinario il coniuge, pur
essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità
dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433
cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e
materiale del proprio consorte; obblighi che l’ordinamento fa
derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento
deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della
famiglia di origine.

Costituzione 1998

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL PUEBLO DEL ECUADOR Inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria; fiel a los ideales de libertad, igualdad, justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz que han guiado sus pasos […]

Sentenza 02 febbraio 2007

E’ valido, ai fini del ricongiungimento familiare il matrimonio
celebrato per telefono, se nel paese d’origine di colui che lo ha
contratto tale forma è considerata valida. Infatti la legge 218 del
1995, all’articolo 28, prevede che il giudizio di validità formale
del matrimonio deve essere effettuato alla luce della legge del luogo
di celebrazione o della legge nazionale dei coniugi. Pertanto se nel
paese d’origine è prevista la validità del matrimonio celebrato via
telefono, questo deve essere considerato valido in Italia ai fini del
ricongiungimento.

Intesa 04 aprile 2007

Intesa tra la Repubblica Italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, 4 aprile 2007. (Testo per la firma) PREAMBOLO La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, richiamandosi ai principi di libertà religiosa, sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla […]

Decreto legislativo 06 febbraio 2007, n.30

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30: “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del […]

Disegno di legge 16 marzo 2007

Consiglio dei Ministri. Disegno di legge delega: “Modifiche alla disciplina in materia di filiazione” 16 marzo 2007. Art. 1 (Diritti e doveri dei figli) 1. La intitolazione del titolo nono del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Dei diritti e doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli”. 2. L’articolo […]

Legge 15 novembre 1999, n.944

Legge n° 99/944 15 novembre 1999: “Loi relative au pacte civil de solidarité relative au pacte civil de solidarité”. (in Journal Officiel de la République Francaise, 16 novembre 1999) L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre 1999 […]

Sentenza 16 novembre 2006, n.24494

Non sussiste contrasto tra la disciplina della cessazione degli
effetti civili del matrimonio e gli artt. 2 e 3 Cost., nonchè con
l’art. 29 Cost., posto che fra i diritti essenziali della famiglia non
è annoverabile quello alla indissolubilità dell’unione matrimoniale,
dalla quale trae origine la famiglia stessa. Questa, come organismo,
è tutelata nel momento della sua formazione e nel corso del suo
sviluppo, ma non anche in rapporto a situazioni che, conseguenti al
venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi, ne
determinano la fine: proprio perchè la famiglia viene considerata nel
suo aspetto di comunità naturale, i diritti intangibili che ad essa
si ricollegano, anteriori a qualunque riconoscimento della legge
positiva, restano condizionati alla persistenza del nucleo familiare,
come risulta naturalmente operante, venuta meno la quale, la tutela
costituzionale cessa di operare.