Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Regolamento 22 marzo 2004, n.723

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 723/2004 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità. IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, […] considerando quanto segue: (1) Dal 1962, anno in cui sono stati adottati per la prima volta lo statuto dei funzionari […]

Circolare ministeriale 11 settembre 2007, n.46

Ministero dell’Interno. Circolare 11 settembre 2007, n. 46: “Rilascio del nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c. subordinato alla condizione che il nubendo sia di religione musulmana”. Ministero dell’Interno. Di aprtimento per gli affari interni e territoriali. Direzione centrale per i servizi demografici. Area III. Stato civile. (omissis) E’ stato segnalato alla scrivente Direzione che […]

Sentenza 16 aprile 2007, n.69

Il diniego della pensione di reversibilità in favore del coniuge
superstite di una coppia sposata con un rito matrimoniale non
riconosciuto dallo Stato (nel caso di specie: celebrato secondo il
rito gitano) non integra un caso di discriminazione fondata
sull’origine etnica o sulle convinzioni personali.
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El art. 14 de la Constitución española contiene una prohibición
explícita de que se dispense un trato discriminatorio por motivos
étnicos o raciales. Comprende no sólo la discriminación directa,
sino también la encubierta o indirecta consistente en aquel
comportamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio,
pero del que se deriva un impacto adverso sobre la persona objeto de
la práctica constitucionalmente censurable. No supone discriminación
que el legislador limite la protección de viudedad a los supuestos de
convivencia institucionalizada; por lo tanto la denegación de
pensión a la supérstite de una pareja casada por el rito gitano no
implica un trato discriminatorio ni por motivos sociales, ya que
ninguna vulneración se deriva de la limitación de la prestación a
la concurrencia de vínculo matrimonial legalmente reconocido, ni por
motivos étnicos, ya que la aplicación al caso del tratamiento dado a
las uniones «more uxorio» no toma como elemento referencial
circunstancias raciales o étnicas, sino una circunstancia relacionada
con la libre y voluntaria decisión de no acceder a la formalización
del vínculo matrimonial conforme a previsiones legales, previsiones
que en ninguna forma se condicionan a la pertenencia a una raza sino
exclusivamente a consideraciones civiles o religiosas.

Circolare ministeriale 18 ottobre 2007, n.55

Ministero dell’Interno. Circolare 18 ottobre 2007, n. 55: “Matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso. Estratti plurilingue di atti dello stato civile”. Ministero dell’Interno. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Direzione Centrale per i Servizi Demografici. Area III – Stato Civile Questa Direzione ha preso atto che in alcune occasioni è stata richiesta […]

Legge 21 agosto 2007, n.1223

A chi sottoscrive un PACS vengono estesi le medesime agevolazioni
fiscali in materia di successione e donazioni delle quali beneficiano
le persone unite in matrimonio.

Circolare 16 febbraio 2007, n.6

Ministero dell’Interno. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Direzione Centrale per i Servizi Demografici. Circolare 16 febbraio 2007, n. 6: “Chiarimenti interpretativi in ordine al limite territoriale alla celebrazione di matrimoni da parte di ministri di culto diversi da quello cattolico”. Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di trascrivere nei registri […]

Sentenza 27 luglio 2007, n.3015

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale è consentito sole se la situazione giuridicamente rilevante,
che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale ed inviolabile. In questo senso, il fine dello
scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione
giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute (cfr. Consiglio
di Stato n. 6681/2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4183;]).

Autorizzazione 28 giugno 2007, n.5

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 5/2007 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari”, 28 giugno 2007. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 196 del 24 agosto 2007 – Supplemento Ordinario n. 186) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la […]

Circolare 26 febbraio 2007, n.2

Ministero dell’Interno. Circolare 16 febbraio 2007, n. 6: “Chiarimenti interpretativi in ordine al limite territoriale alla celebrazione di matrimoni da parte di ministri di culto diversi da quello cattolico”. Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area III – Stato civile. Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alla […]

Sentenza 04 aprile 2007

Il nuovo testo dell’art. 155, comma 1, cod. civ. interamente
sostituito dall’art. 1 della legge n. 54/2006, riconosce il “diritto
del figlio minore”, anche in caso di separazione dei genitori, “di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale”. Ciò implica come soluzione prioritaria,
secondo la chiara disposizione di cui allo stesso art. 155 (nuovo
testo), comma 2, del cod. civ., quella dell’affidamento dei minori ad
entrambi i genitori, potendo il giudice disporre l’affidamento ad uno
solo di essi nell’ipotesi residuale in cui ritenga, con provvedimento
motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse dei
figli (nel caso di specie, la Corte ha stabilito che i figli minori di
due genitori separati venissero affidati ad entrambi i genitori,
ricevendo un’educazione religiosa aperta alle loro diverse fedi
(ebraica quella del padre e cristiana quella della madre), nel
rispetto della libertà di orientamento religioso dei loro figli).