Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 22 settembre 2008, n.23934

La norma sull’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio
legittimo, anche in presenza di una diversa contraria volontà dei
genitori, desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta
dagli articoli 237, 262 e 299 c.c. nonché dall’art. 72, 1° comma del
r.d. n. 1238/1939 e ora, dagli articoli 33 e 34 d.p.r. n. 396 del
2000, oltre a non essere piu’ coerente con i principi
dell’ordinamento, che ha abbandonato la concezione patriarcale della
famiglia, e con il valore costituzionale dell’eguaglianza tra uomo e
donna, si pone contrasto con alcune norme di origine sopranazionale,
tra cui in particolare, l’art. 16, 1° comma lettera g) della
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979,
ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1958, n. 132, che
impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per
eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le
questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in
particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e
alla moglie, compresa la scelta del cognome».

Legge 24 giugno 1929, n.1159

Legge 24 giugno 1929, n. 1159: “Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 164 del 16 luglio 1929) Art. 1 Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non […]

Legge 30 aprile 1993, n.40

Norvegia. Legge 30 aprile 1993, n. 40, sulla partnership registrata. Articolo 1 Due persone dello stesso sesso possono registrare la loro partnership con le conseguenze giuridiche che scaturiscono da questa legge. Articolo 2 Il capitolo 1 della Legge sul matrimonio, relativo alle condizioni per contrarre matrimonio, si applicherà anche alla relazione di partnership. Non si […]

Sentenza 07 giugno 2007, n.13363

Costituisce acquisizione pacifica in giurisprudenza che, ove nel
giudizio di primo grado – quale si configura quello dinanzi alla Corte
di Appello funzionalmente competente a riconoscere l’efficacia nello
Stato delle sentenze ecclesiastiche – l’attore si sia costituito oltre
il termine fissato dall’art. 165 c.p.c., comma 1, ed il convenuto non
si sia costituito, deve essere disposta la cancellazione della causa
dal ruolo, ai sensi dell’art. 171 c.p.c., comma 1, con onere della sua
riassunzione entro un anno dal relativo provvedimento.

Sentenza 15 maggio 2008, n.937

Una volta che si sia formato il giudicato divorzile, la relativa
statuizione sì rende intangibile, ai sensi dell’art. 2909 c.c., anche
nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (Sez.I,
23/03/2001, n.4202). Può però accadere che la pronuncia
ecclesiastica divenga esecutiva quando già è stato dichiarato il
divorzio dal giudice civile, ma sono ancora pendenti le decisioni
relative ai figli ed alle questioni economiche tra le parti, compreso
l’assegno divorzile. In questo caso, resta intangibile la pronuncia di
divorzio già emessa, vanno decise le questioni relative
all’affidamento dei figli e le questioni economiche conseguenti, ma
cessa la materia del contendere in relazione all’assegno divorzile.

Sentenza 15 maggio 2008, n.S147999

Il diritto a formare una famiglia, riconosciuto dalla Costituzione
della California, deve essere interpretato come diritto garantito a
tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale. Di conseguenza,
sono incostituzionali le norme dello Stato della California che
vietano il matrimonio alle coppie omosessuali. Riservare il diritto a
sposarsi alle sole coppie eterosessuali, in base alla tradizionale
definizione del matrimonio, non rappresenta un “compelling state
interest” (interesse pubblico stringente o prevalente) tale da
giustificare una limitazione del principio di parità in materia di
diritto di famiglia.

Circolare 26 marzo 2001, n.2

Ministero dell’interno, Direzione generale dell’Amministrazione civile, Direzione centrale per i servizi elettorali. Circolare 26 marzo 2001, n. 2: “D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127». Pubblicazioni di matrimonio” (da “Gazzetta Ufficiale […]

Sentenza 01 aprile 2008

Una normativa nella quale si concede la pensione di vedovanza
unicamente al coniuge superstite, e non anche al partner superstite di
un’unione solidale registrata tra persone dello stesso sesso,
costituisce un’ipotesi di discriminazione diretta fondata
sull’orientamento sessuale, qualora il diritto nazionale abbia
equiparato – relativamente al trattamento previdenziale – le unioni
registrate al matrimonio. Non è rilevante, in questo caso, il
ventiduesimo considerando della direttiva 2000/78, in base al quale
restano “impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato
civile e le prestazioni che ne derivano”; infatti, se è vero che tale
materia rimane di competenza degli Stati membri, questi, tuttavia,
devono legiferare nel rispetto delle disposizioni della direttiva, che
sancisce un divieto di discriminazione nelle condizioni di lavoro, ivi
comprese tutte le prestazioni che – come quelle del caso di specie –
siano assimilabili ad una retribuzione ex art. 141 TCE.

Ordinanza 12 febbraio 2008, n.6605

L’istituto dell’espulsione si colloca in un quadro sistematico che,
pur nella tendenziale indivisibilità dei diritti fondamentali, vede
regolati in modo diverso l’ingresso e la permanenza degli stranieri
nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo
o rifugiati, ovvero di c.d. «migranti economici». Ne consegue che,
mentre il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di
condizioni personali o sociali preclude l’espulsione o il
respingimento dello straniero (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del
1998), analoga efficacia «paralizzante» è negata, in linea di
principio, alle esigenze che caratterizzano la seconda categoria.