Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 giugno 2016, n.40183/07

Non costituisce violazione dell'art 8 (diritto al rispetto alla
vita privata e familiare) e dell'art. 12 (diritto al matrimonio),
letti in combinato con l’art. 14 (divieto di discriminazione)
della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo,
l’annullamento disposto dal giudice, delle nozze celebrate
dall’ufficiale dello stato civile tra i ricorrenti, cittadini
francesi di sesso maschile, non essendo prevista dalla legislazione
nazionale al momento della celebrazione la possibilità di
contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso (ora disciplinata
dalla legge n. 2013-404 del 17 maggio 2013).

Sentenza 20 maggio 2014, n.1861

It is declared that Pennsylvania’s Marriage Laws, 23 Pa. C.S.
§§ 1102 and 1704, which prohibit same-sex marriage and treat
as void the marriages of same-sex couples validly entered into in
other jurisdictions violate the Due Process and Equal Protection
Clauses of the Fourteenth Amendment to the United States Constitution
and are therefore unconstitutional [fonte:
http://www.pamd.uscourts.gov]

Ordinanza 09 aprile 2014

Secondo il Tribunale adito il matrimonio civile tra persone dello
stesso sesso non è contrario all'ordine pubblico italiano,
come la Corte di Cassazione ha riconosciuto – sia pure non
esplicitamente – nella seconda parte della motivazione della sentenza
n. 4184/12,
laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della CEDU (caso Shalk e
Kopf contro Austria) con la quale si è stabilito che "la
Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui
all'art. 12 della CEDU debba essere limitato tra persone di sesso
opposto", e ha affermato che "il diritto al matrimonio
riconosciuto dall'art. 12 della CEDU ha acquistato un nuovo e
più ampio contesto, inclusivo anche del matrimonio contratto
tra due persone dello stesso sesso".


In OLIR.it
Corte di
Appello di Firenze, Sez. I Civile, Decreto 24 settembre 2014

Legge 17 maggio 2013, n.2013-404

France: Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (*). (JORF n°0114 du 18 mai 2013 page 8253) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC en date du 17 mai 2013, Le Président de la République promulgue […]

Sentenza 13 novembre 2012, n.37359/09

Non non costituisce violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto
della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione)
della CEDU il mancato riconoscimento del nuovo sesso a persona che si
è sottoposta a intervento per il mutamento di genere (Nel caso di
specie, il ricorrente – sposato e con un figlio – si era sottoposto a
operazione ad operazione per il mutamento di genere e in conseguenza
di ciò aveva ottenuto la modifica del nome, ma non la modifica del
numero di carta di identità e del passaporto poichè essendo sposato
non poteva venire registrato come donna).

Decreto 13 luglio 2006

Dottrina e giurisprudenza tradizionalmente distinguono i requisiti per
la valida costituzione del vincolo matrimoniale dai requisiti
indispensabili per la sua stessa esistenza; questi ultimi vengono
pacificamente individuati: nella diversità di sesso, nel consenso
delle parti e nella celebrazione. Tali requisiti, infatti, sono
direttamente ricavabili dall’art. 107 c.c., che configura il
matrimonio come un negozio giuridico bilaterale tra due persone di
sesso diverso, le quali dichiarano, in un determinato contesto
formale, di volersi prendere rispettivamente in “marito” ed in
“moglie”. La medesima distinzione di sesso tra i coniugi si rinviene,
inoltre, in numerosissime altre disposizioni (108, 143, 143-bis,
143-ter, 156-bis etc.) e precipuamente in quelle che disciplinano il
concreto atteggiarsi dei diritti e doveri dei coniugi tra loro e verso
i figli, nonché nello stesso ordinamento sullo stato civile, che
prevede – all’art. 64, lett. e) – che l’atto di matrimonio debba
specificamente indicare «la dichiarazione degli sposi di volersi
prendere rispettivamente in marito e in moglie». Deve pertanto
concludersi che il matrimonio contratto all’estero tra persone dello
stesso sesso, mancando di uno dei requisiti essenziali per la sua
configurabilità come matrimonio nell’ordinamento interno, non possa
essere trascritto nei registri dello stato civile dello Stato
italiano.

Parere 09 dicembre 2004, n.29866

Corte suprema. Parere n. 29866 del 9 dicembre 2004. DANS L’AFFAIRE DE l’article 53 de la Loi sur la cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26; ET DANS L’AFFAIRE D’UN renvoi par le Gouverneur en conseil au sujet de la Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil formulée dans le décret C.P. […]