Sentenza 26 ottobre 2011
Costituisce principio generale, in materia di interventi e servizi
sociali, quello secondo cui la Repubblica (e dunque gli enti locali,
le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze)
promuove interventi per garantire la non discriminazione (cfr. art. 1,
co. 1, legge 8 novembre 2000, n. 328), compresa quella fondata su
distinzioni religiose, e dunque deve agire, come imposto dalla Carta
fondamentale, nell’osservanza del principio di eguaglianza di tutti
i cittadini.
Resta, perciò, escluso che l’amministrazione possa legittimamente
stanziare risorse pubbliche per l’integrazione di un premio da
assegnare esclusivamente in favore di cittadini di religione
cattolica, né un negozio giuridico privato potrebbe risutare idoneo a
vincolarla in tal senso (Nel caso di specie, il Tribunale adito ha
annullato il regolamento comunale per la concessione di “premi
maritaggio a fanciulle bisognose”, nelle parti in cui veniva
prescritto il requisito del matrimonio religioso quale condizione per
la concessione del contributo denominato “premio maritaggio”).